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Politica e Sanità

12 Giugno 2018

Agenzia Entrate, regime premiale riconosciuto a farmacie: contribuenti congrui e coerenti


Ultimo anno, il settimo, di applicazione per il "regime premiale" alle farmacie che poiché dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore, che risultano quindi "congrui" e "coerenti" alle risultanze dei medesimi, potranno accedere al esso anche per l'anno 2017. A definirlo è il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate che individua i 155 studi di settore cui viene consentita questa possibilità e che conferma i criteri di accesso definiti per l'anno 2016, mentre a partire dall'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018, troveranno applicazione gli indici sintetici di affidabilità (Isa). Lo segnala una circolare di Federfarma in cui si rammentano le "premialità" previste per i "contribuenti congrui", cioè quelli che, soggetti a studi di settore dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi. È prevista l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. La riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (quindi, tale termine passa dal quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al quarto anno).

Riduzione che, però non si applica qualora sia commessa una violazione che comporti l'obbligo di denuncia per un reato penal-tributario. L'ammissione dell'accertamento sintetico solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (anziché 1/5) quello dichiarato. Le "premialità" si applicano se il contribuente dichiara, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore; se ha regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti e se la posizione del contribuente risulta "coerente" con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore. Il sindacato ricorda che con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018 sono state approvate le differenziazioni dei termini di accesso al "regime premiale" e dettate le relative disposizioni di attuazione e sono stati confermati, anche per il periodo di imposta 2017, i criteri previsti per il 2016.

I soggetti interessati sono i contribuenti che risultano "congrui" e "coerenti" agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore. Per esserlo è necessario che la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile; che, nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali; che nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi; e infine, che sia stato assolto l'obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Possono accedere al "regime premiale" per il periodo di imposta 2017 i contribuenti "congrui" e "coerenti" suddivisi in due gruppi di sturi di settore.

Nel I Gruppo ci sono gli studi individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra quelle di seguito indicate; nel II Gruppo quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 3 diverse tipologie tra quelle indicate a seguire, e che, contemporaneamente, prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti". Tra tali studi è stato di nuovamente riconfermato, anche per l'anno 2017, lo studio YM04U per le farmacie.

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