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Politica e Sanità

25 Luglio 2018

Dipendenti farmacia, famigliari consentiti se monte ore limitato


L'aiuto da parte di un familiare in farmacia, come in altre realtà imprenditoriali di piccole dimensioni, non è raro. Ma è necessario conoscere i criteri per definire quando è applicabile o quando è necessaria invece una contrattualizzazione e quali sono gli obblighi, per il titolare, da un punto di vista assicurativo. A fare il punto su questi aspetti, in un articolo in uscita sul prossimo numero di Punto Effe, Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, che ha ripreso le circolari dell'Ispettorato e del ministero del Lavoro sul tema, di cui la più recente è del 15 marzo. Un primo orientamento è contenuto nella circolare del 10 giugno 2013 del Dicastero del Lavoro, che mette in luce il «principio di base per cui che è la prevalenza e la abitualità del lavoro svolto dal familiare» - versus l'occasionalità - che rendono necessaria l'iscrizione all'Inps e inquadramento contrattuale. Due sono le fattispecie di collaborazioni individuate che ricadono in una prestazione occasionale: «la prima è costituita dalle prestazioni rese dai pensionati per i quali vengono individuate una serie di motivazioni che tendono a escludere la possibilità che il familiare possa prestare la propria opera con continuità. Tale presa di posizione» può rientrare «nel caso molto frequente dell'anziano titolare che, per esempio, ha ceduto la farmacia al figlio ma che continua a essere partecipe alla vita aziendale». Va ricordato però che la «cancellazione dall'Enpaf e, conseguentemente, dall'ordine comporta comunque sempre l'impossibilità di esercitare le funzioni riservate agli iscritti».

L'altra «categoria per il quale il Ministero (e ora l'Ispettorato del lavoro) prescinde dalla valutazione soggettiva dell'occasionalità è quella del familiare impiegato a tempo pieno presso altro datore di lavoro, eventualità, tuttavia, piuttosto difficile da riscontrarsi, in generale, e anche in farmacia». Per gli altri casi, viene fissato indicativamente «un parametro, anche se solo "esclusivamente orientativo", di novanta giorni "intesi come frazionabile in ore, ossia 720 ore nel corso dell' anno solare", quale limite temporale della collaborazione occasionale e gratuita». Tale soglia «si applica soltanto quando il rapporto viene instaurato tra il titolare o socio e i seguenti familiari: il coniuge; i parenti di primo grado (genitori e figli); di secondo grado (nonni, fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli); di terzo grado (bisnonni e zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado); gli affini (parenti del coniuge) di primo grado (suoceri); di secondo grado (i nonni del coniuge e i cognati); di terzo grado (i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati)». Per quanto riguarda l'Inail, invece, «gli obblighi assicurativi contro gli infortuni sono decisamente più stringenti in quanto il presupposto dell'iscrizione è semplicemente la "ricorrenza" e non più la "abitualità" della prestazione e, di conseguenza, l'esenzione dalla contribuzione si verifica solo in caso di "accidentalità" e non di "occasionalità"», intendendosi in questo caso «una prestazione resa una/due volte nell'arco dello stesso mese a condizione che nell'anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a dieci giornate lavorative». In ogni caso, «qualsiasi persona che opera in farmacia rientra nelle potenziali situazioni di pericolo per cui occorre la contribuzione assicurativa - è sufficiente l'utilizzo di qualsiasi "macchina" quale il telefono, il computer».

Francesca Giani

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