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Politica e Sanità

24 Novembre 2018

Direttore, tirocini, abusivismo professionale. Dal Commentario al Codice un focus sulle novità


Il direttore della farmacia svolge un ruolo di centrale importanza per garantire il rispetto della normativa e delle regole deontologiche all'interno della farmacia. Una responsabilità che deve affermarsi in maniera indipendente dalla proprietà della farmacia. Ma un ruolo di primo piano c'è anche per l'Ordine, che tra gli altri aspetti, è chiamato a intervenire a tutela della «fragilità in cui versano determinati professionisti, in particolare, i più giovani». E tra le forme di «sfruttamento dell'attività professionale rientra anche l'utilizzo distorto del tirocinio formativo». Le indicazioni arrivano dalla Fofi che ha recentemente pubblicato il Codice deontologico con Commentario (disponibile sul sito in versione elettronica), in cui sono state messe in rilievo le novità rispetto alla precedente versione e forniti «alcuni chiarimenti utili a un'univoca interpretazione e a un'uniforme applicazione delle disposizioni». In generale, come si legge nella introduzione a firma di Luigi D'Ambrosio Lettieri, vicepresidente Fofi, e coordinatore del Gruppo di lavoro, «la revisione del Codice deontologico del Farmacista si è resa necessaria per "sintonizzare" il precedente testo approvato nel giugno 2007 al mutato quadro normativo e, in particolare alla legge n. 69/2009 sulla "farmacia dei servizi", alla legge n. 27/2012 con l'estensione delle attività concesse agli esercizi di vicinato e una rinnovazione dei principi di liberalizzazione degli orari di servizio delle farmacie, alla legge n. 124/2017 con l'ingresso dei capitali nell'assetto proprietario delle farmacie e della legge n. 3/2018 con la riforma degli Ordini delle professioni sanitare», ma anche all'e-commerce. Con un farmacista, aggiunge Andrea Mandelli, presidente Fofi, «sempre più coinvolto nel processo di cura, nell'applicazione della pharmaceutical care, tanto nella comunità quanto nelle strutture sanitarie».

Tante le riflessioni e le indicazioni sulle novità introdotte dal Codice approvato a maggio, ma un capitolo importante è rappresentato dal «ruolo del direttore della farmacia che, nella sua qualità di farmacista, è chiamato non soltanto a garantire che l'organizzazione complessiva e l'esercizio della farmacia siano adeguati alla funzione di presidio socio-sanitario assolto dalla farmacia stessa, ma anche a fare in modo che, nell'ambito della farmacia da egli diretta, siano rispettate le disposizioni di legge vigenti, così come le regole sancite dal Codice». In particolare, «improntare la gestione della farmacia diretta all'osservanza dei predetti principi» deve avvenire «indipendentemente dalla volontà della proprietà. Non può ammettersi, in altri termini, che le modalità di gestione della farmacia di proprietà di non farmacisti possano determinare una violazione deontologica che non sarebbe consentita nell'ipotesi della farmacia di proprietà di farmacista».
Ecco allora alcuni esempi: «Potrebbe verificarsi il caso in cui la proprietà della farmacia chieda al direttore responsabile di porre in essere iniziative che si rivelino contrarie alla normativa vigente e/o alle regole deontologiche. In questo caso, il direttore non potrà che rappresentare alla proprietà l'impossibilità di dare esecuzione a tali iniziative, informando altresì l'Ordine di appartenenza, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, anche le autorità competenti per la specifica fattispecie». Idem nell'«ipotesi in cui la proprietà adotti essa stessa un'iniziativa contraria alla normativa vigente e/o alle regole deontologiche, la quale tuttavia sia al di fuori della possibilità di controllo del direttore della farmacia (ad esempio, potrebbe trattarsi di un'iniziativa che si svolge al di fuori della farmacia e che non richieda un contributo attivo da parte del direttore)».

Tirocinio e sfruttamento professionale
Come già avevamo anticipato, c'è inoltre una presa di posizione netta sui tirocini: all'Art.19 (Dovere di collaborazione), «viene imposto il rispetto del rapporto di collaborazione e di correttezza tra colleghi, quale presupposto per un giusto esercizio dell'attività professionale del farmacista in ossequio ai principi etici su cui si basa la professione». In tale ottica si pone il chiarimento, al comma 2, sul tirocinio «che è un periodo di attività formativa professionale utile al raggiungimento dei crediti formativi universitari, durante o al termine della formazione accademica». A ben vedere, «si fa riferimento esclusivamente al tirocinio pre lauream, poiché in seguito all'approvazione delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", approvate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 25 maggio 2017, non si possono attivare tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione». Inoltre, all'art. 21 (Comportamenti disdicevoli nei rapporti con i colleghi e collaboratori) «si è voluto evidenziare come spetti all'Ordine professionale garantire il rispetto del dovere di collaborazione tra colleghi, attraverso l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti nel caso di comportamenti disdicevoli. Si tratta di un tema delicato, in quanto in tali situazioni viene sfruttata la posizione di fragilità della vittima, che per timore di subire ripercussioni lavorative tende a non denunciare comportamenti scorretti del datore di lavoro o di altri colleghi. In tutti questi casi, pertanto, è particolarmente importante il rapporto di fiducia tra il Presidente dell'Ordine e il farmacista che subisce il comportamento scorretto, affinché lo stesso trovi il coraggio di denunciare tali forme di sfruttamento del lavoro. Analogamente, il comma 2 intende sanzionare la condotta del farmacista che porta i colleghi a tenere un comportamento che violi le disposizioni del Codice o, comunque, contrario a quelle che regolano l'esercizio dell'attività professionale». Ma, si legge ancora nel Commentario, «tra le forme di sfruttamento dell'attività professionale dei colleghi rientra anche l'utilizzo distorto del tirocinio formativo nei riguardi di professionisti». Il superamento «dell'esame di abilitazione e l'iscrizione all'albo costituiscono garanzia del possesso da parte del professionista di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della professione. Di conseguenza, appare assolutamente ultroneo ipotizzare un ulteriore periodo di "formazione" o di "inserimento lavorativo" attraverso l'istituto del tirocinio, che, nella realtà, risulta ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro che beneficia delle prestazioni di un professionista remunerandole come quelle di un "tirocinante". Si tratta di uno sfruttamento della posizione di fragilità in cui versano determinati professionisti, in particolare, i più giovani, che si trovano ad accettare condizioni lavorative disdicevoli pur di ottenere una retribuzione seppure minima e inadeguata rispetto alla formazione e ai titoli posseduti».

Francesca Giani

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