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Politica e Sanità

28 Novembre 2018

Stretta su contratti a termine, si discute su effetti occupazionali. Timori di aumento contenzioso


Sono tanti i dubbi applicativi relativi alle novità introdotte dal Decreto Dignità che, tra le altre misure, ha introdotto una stretta ai contratti a termine, e tra gli esperti del mondo del lavoro circola il timore che la introduzione delle causali nei contratti a termine rischi di incrementare il contenzioso piuttosto che favorire una stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato. Il dubbio, in particolare, è stato espresso dalla Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali, Marina Calderone, in diversi interventi pubblici e, da ultimo, nel primo numero di "TrovoLavoro" del "Corriere della Sera", che ha fatto il punto sul dispositivo.

Come si ricorderà la durata massima di un contratto a termine si riduce da trentasei a dodici mesi. È possibile una durata superiore, ma occorre specificare le ragioni che giustificano un'assunzione a termine, indicando una delle causali previste dalla legge, che, come avevamo anticipato, sono: «Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria». E qui nascono le difficoltà: sì, perché, afferma Calderone, «se può sembrare semplice indicare e dimostrare la sussistenza delle ragioni sostitutive, non può dirsi altrettanto per le altre ipotesi introdotte dalla legge dignità». Individuare l'estraneità e la non programmabilità delle causali non è così semplice. «Il problema non è di poco conto», in particolare, «per il contenzioso che potenzialmente può scaturire da queste incertezze».

Ma ci possono essere anche delle ricadute correlate: «È la stessa legge Dignità a prevedere che in assenza delle condizioni di causalità introdotte, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. La conversione avviene anche in caso di rinnovi o proroghe (in questo secondo caso solo se la proroga supera la durata di dodici mesi), se non giustificati dalle stesse causali». Non manca poi una riflessione sui licenziamenti, i cui riferimenti normativi sono stati modificati dalla stessa legge Dignità, che ha cercato di aumentarne il costo per l'azienda e riconoscere un maggiore risarcimento per il lavoratore. Di fatto, c'è stato un «aumento dei limiti delle indennità risarcitorie per i licenziamenti ingiustificati introdotti dal Jobs Act per i contratti a tutele crescenti (applicati dal 7 marzo 2015)». Ma su questo, «è intervenuta ancora più di recente la Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma che regola il risarcimento in questione. Si assiste quindi a un ritorno al passato: sarà il giudice a individuare in concreto la misura del risarcimento per il licenziamento ingiustificato, tenendo conto non solo dell'anzianità di servizio, ma anche dei consueti parametri legati alle condizioni delle parti, al loro comportamento, eccetera. Tutto ciò potrà comportare per il lavoratore un aumento degli importi che potrà ottenere, atteso che il giudice potrà ritenere legittimo il riconoscimento di somme maggiori anche in presenza di un'anzianità di servizio minima». Resta comunque aperto anche il dibattito se le misure messe in campo e quelle allo studio possano favorire nel concreto l'occupazione, anche perché, viene sottolineato un po' da tutti, il costo del lavoro rimane in ogni caso troppo alto.

Francesca Giani

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