Politica e Sanità
07 Gennaio 2019A partire dal 1° gennaio 2019, i farmacisti hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni galeniche. Lo prevede Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006, e lo ricorda il Ministero della Salute sottolineando che la trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella Posta Elettronica Certificata (Pec) alla casella Pec del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it.
Senza questa modalità i questionari trasmessi non saranno presi in considerazione. C'è tempo fino al 31 gennaio 2019. Sono esclusi da questo obbligo i dati relativi alle quantità di alcool etilico utilizzate (ai sensi del decreto 19 maggio 2005) e di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9-Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo, ai sensi del DM 3 febbraio 2006.
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