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Politica e Sanità

10 Gennaio 2019

Fatturato e sconti, nuove disposizioni operative in distinta contabile di gennaio


A partire dal 1° gennaio 2019 sono operative le disposizioni in materia di agevolazioni per le farmacie a basso fatturato e già nella distinta contabile del mese di gennaio trova applicazione l'esclusione degli sconti se il fatturato Ssn del 2018 è inferiore a euro 150.000 e il nuovo metodo di computo del fatturato annuo Ssn. A spiegare nel dettaglio l'operatività con indicazioni applicative in merito alla decorrenza delle novità introdotte dalla la legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2019), è una circolare di Federfarma in cui si ricorda che il comma 551 esonera totalmente dagli sconti dovuti al SSN le farmacie, sia urbane che rurali, con fatturato annuo in regime di SSN inferiore a 150.000 euro. In particolare, non si applicano né gli sconti per fasce di prezzo, né lo sconto del 2,25%, mentre restano in vigore le altre agevolazioni già previste (sconto all'1,5% per le farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN annuo fino a 450.000 euro e, a questo punto, non inferiore a 150.000 euro, e sconti ridotti del 60% per le farmacie, sia urbane che rurali, con fatturato SSN annuo fino a 300.000 euro e non inferiore a 150.000 euro). La copertura finanziaria, stabilita nel comma 552, è pari a 4 milioni di euro.

Sempre al comma 551 le specifiche sulle modalità di computo del fatturato Ssn, ai fini dell'applicazione della scontistica agevolata o dell'esclusione degli sconti. A partire dal 1° gennaio 2019 al calcolo concorrono le voci di il fatturato per i farmaci ceduti in regime Ssn, la remunerazione del servizio di Dpc, il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime Ssn e Ssr, le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono esclusi l'Iva, le trattenute convenzionali e di legge, gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate, la cosiddetta differenza di prezzo, la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie nell'ambito della "Farmacia dei servizi", compresi quelli già attivati prima della normativa sui nuovi servizi, come per esempio il Cup. Le nuove misure sono già operative pertanto nella Dcr di gennaio si applica l'esclusione degli sconti e il nuovo metodo di calcolo .

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