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Politica e Sanità

06 Aprile 2019

Scontrino elettronico, categorie chiedono rinvio obbligo. Ecco le regole per fruire del bonus


Dovrà scattare il primo luglio l'obbligo di emettere lo scontrino elettronico e di inviare online i corrispettivi - un obbligo che vale per chi fattura oltre 400.000 euro, mentre dal primo gennaio 2020 sarà per tutti - ma stanno già arrivando richieste di rinvio (come da Confcommercio) e da Federfarma, in una lettera destinata alle Agenzie delle entrate, sono state sottolineate le criticità per le farmacie, dovute anche alla mancanza ad ora di dettagli operativi, con l'invito a un incontro. E intanto, attraverso due circolari, è stato fatto un punto sulle regole e sulle modalità per poter usufruire dell'agevolazione fiscale per mettersi a posto con la strumentazione.
Come si ricorderà, secondo quanto previsto dal decreto fiscale 119/2018, dal primo luglio 2019, i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro sono obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, mentre dal primo gennaio 2020 spetterà a tutti. Come evidenziato dalla circolare della Fofi, «l'invio dei dati dovrà avvenire mediante il registratore di cassa telematico. In alternativa, per le farmacie, attraverso il flusso dei dati già inviato al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) per le detrazioni 730, che, in tal caso, andrà effettuato giornalmente e non più mensilmente. Tuttavia, tenuto conto che l'invio concerne tutti i corrispettivi incassati e non solo quelli relativi alle spese sanitarie detraibili, si osserva, che andranno verificate in concreto le modalità di funzionamento del citato Sistema TS nel trasmettere le due diverse tipologie di spesa».

E proprio su questo punto è intervenuta Federfarma che ha inviato una lettera alle Agenzie delle entrate per segnalare le possibili criticità: «I tempi che separano dall'entrata in vigore dell'obbligo e la mancata emanazione, allo stato, della normativa di dettaglio al riguardo, pongono le farmacie in particolare difficoltaÌ, anche in relazione all'altra possibile opzione e all'acquisto del registratore di cassa telematico nuovo o all'adeguamento di quello già in possesso, assistito dal relativo credito d'imposta».

Perplessità anche per la «lettura della recente consulenza giuridica n. 13, diramata dall'Agenzia il 22 marzo scorso, che assoggetta a onerose e poco comprensibili incombenze burocratiche, i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT. Sarebbe auspicabile, in proposito, un chiarimento che esonera le farmacie dalla disciplina in questione».

Da qui la richiesta di un incontro.

Il bonus: ecco le regole

Da Federfarma e Fofi sono state poi ricapitolate le regole, così come definite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti: «Un bonus introdotto per agevolare i contribuenti al passaggio alla nuova procedura» che consiste in un «credito d'imposta, fruibile per i costi sostenuti negli anni 2019 e 2020, pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di50 euroin caso di adattamento, per ogni strumento. Il beneficio è disponibile fino all'esaurimento dei fondi destinati allo scopo». Dall'Agenzia è stato poi stabilito che «il credito, utilizzabile soltanto in compensazione tramite F24, è fruibile dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento dello strumento. Il pagamento del corrispettivo deve avvenire mediante uno strumento di pagamento tracciabile (assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, bonifici, bollettini postali, carte di debito e di credito, prepagate eccetera). Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia, il contributo deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quella degli anni successivi, fino a esaurimento dell'importo riconosciuto. Infine, nel provvedimento viene segnalato che l'Agenzia delle entrate comunicherà, mensilmente, al Mef la disponibilità dei fondi fino all'esaurimento degli stessi».

Francesca Giani

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