Iva su dispositivi medici a base di sostanze. Chiarimenti da Agenzia Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha inviato una chiarimento sull'applicazione dell'aliquota ridotta per prodotti che, anche se classificati come prodotti farmaceutici e medicamenti, sono commercializzati come dispositivi medici, come per esempio sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali
L'Agenzia delle Entrate ha inviato una chiarimento sull'applicazione dell'aliquota ridotta per prodotti che, anche se classificati ai fini doganali, come prodotti farmaceutici e medicamenti, sono commercializzati come dispositivi medici, come per esempio sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali. Lo segnala una circolare della Fofi che riporta quanto affermato dall'Agenzia in una nota inviata nei giorni scorsi. Il chiarimento riguarda le novità fiscali introdotte dall'ultima Legge di Bilancio, in particolare l'art. 1, comma 3 che "evidenzia che tra i servizi soggetti all'aliquota Iva del 10% devono intendersi ricompresi anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)". La disposizione chiarisce l'Agenzia delle Entrate è "una norma di interpretazione autentica, che fa rientrare nell'ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, tra i beni soggetti all'aliquota IVA del 10%, anche "i dispositivi medici a base di sostanze". Viene anche precisato che il "numero 114) della Tabella A, parte III, prevede l'aliquota del 10% per i "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale". La circolare della Fofi conclude sottolineando che "la norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota ridotta per quei prodotti che, pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. Si tratta, ad esempio, degli sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali, commercializzati come dispositivi medici, che siano stati merceologicamente classificati alla predetta voce doganale 3004, come preparazione medicinale a base di erbe. L'Agenzia, inoltre, spiega che trattandosi di una norma di interpretazione autentica esplica i propri effetti retroattivamente, poiché attribuisce un significato ad una norma preesistente e, dunque, forma con essa un precetto normativo unitario".
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