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Politica e Sanità

21 Maggio 2019

Incompatibilità soci di farmacie, Cini (Asfi): sentenza Tar Lazio condivisibile


Incompatibilità soci di farmacie, il presidente della Associazione scientifica farmacisti italiani, Maurizio Cini, commenta la sentenza del Tar

Riceviamo e pubblichiamo il commento di Maurizio Cini Presidente dell'Asfi alla sentenza del Tar Lazio n. 5557 del 2 maggio che ha interpretato il parere del Consiglio di Stato, da cui sono emerse conferme sulle incompatibilità di soci farmacisti e non.

La sentenza del Tar Lazio in materia di incompatibilità dei soci vincitori in forma associata appare sostanzialmente corretta e condivisibile. La sentenza ha così respinto un ricorso di due farmaciste vincitrici di una farmacia a Roma in quanto una di queste ricopriva la posizione di lavoratore dipendente in quanto professore universitario associato. Come conseguenza l'autorizzazione all'esercizio della nuova farmacia è stata revocata dal Comune di Roma e la farmacia chiusa.
Senza scomodare la legge n. 27/2012 di conversione del cosiddetto "decreto Monti" e nemmeno la quella cosiddetta "concorrenza" n. 124 del 2017, basterebbe la previsione contenuta nell'art. 13 della legge 475/68 che recita: "Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, ne' esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni."
I vincitori del concorso, con alcune variabili da regione a regione, sono comunque "titolari di farmacia" ancorché nella forma, certamente innovativa, della "co-titolarità". Co-titolarità che è stata recentemente ritenuta legittima dal Consiglio di Stato con una recentissima sentenza che ha respinto un ricorso ribadendo la legittimità di questo innovativo istituto. La ricorrente quindi, in qualità di professore universitario, non avrebbe comunque potuto essere titolare di farmacia, e questo fin dal 1968.
Anche tutte le altre censure proposte dalla ricorrente sono state respinte, ma quello che emerge è il concetto di base e cioè che un titolare di farmacia, ma anche il socio se farmacista, non possono ricoprire ruoli di lavoratori subordinati, sia presso l'amministrazione dello Stato che presso privati.
Interessante è in ogni caso il principio, pronunciato dal Consiglio di Stato, dal quale si evince che le incompatibilità di cui all'art. 7 comma 2 della legge "concorrenza" sono applicabili a tutte le categorie di soci, farmacisti e non farmacisti, mentre quelle di cui all'art. 8 primo comma sono applicabili solo ai soci farmacisti, sia che ricoprano la posizione di direttore che di socio non responsabile della gestione tecnica. Tale precisazione permette di giungere alla conclusione che i soci di capitale non farmacisti non possono essere produttori di medicinali, esercitare l'informazione scientifica del farmaco o la professione medica. Rimane invece confermata l'incompatibilità, per il farmacista socio, con la titolarità, la gestione provvisoria, la direzione o la semplice collaborazione di altra farmacia nonché con la posizione di lavoratore subordinato sia in ambito pubblico che privato.

Maurizio Cini
Presidente Asfi

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