Concorrenza: parafarmacie, prezzo farmaci e concentrazioni sotto la lente dell’Antitrust
L'Autorità Garante della Concorrenza ha presentato la Relazione annuale sull'attività del 2018. Sotto la lente dell'Antitrust le parafarmacie, le concentrazioni, il prezzo dei farmaci, le imprese
Rilevanza del canale delle parafarmacie nello sviluppo della concorrenza nel settore della distribuzione e vendita di prodotti farmaceutici e dell'erogazione dei servizi connessi alle prestazioni sanitarie. Ma anche il parere sul convenzionamento delle stesse ai fini della vendita di dispositivi medici e di alimenti per fini medici, nonché una riflessione sullo stato di attuazione della legge Concorrenza del 2017 e sulla politica verso le concentrazioni. Sono queste alcune delle tematiche affrontate nella Relazione annuale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, riferita all'attività del 2018 e presentata ieri a Roma che ha fatto il punto di tutti gli interventi dell'Antitrust. In generale, a emergere, come sottolineato dal presidente Roberto Rustichelli, è «che da gennaio 2018 a giugno 2019 sono state comminate sanzioni per un ammontare superiore a 1 miliardo e 277 milioni di euro, di cui oltre 1 miliardo e 192 milioni in sede di enforcement antitrust e oltre 85 milioni in materia di tutela del consumatore. In particolare, sono stati chiusi 13 procedimenti per intese, 11 per abuso di posizione dominante e 5 per concentrazioni». Ma a essere messo in rilievo è soprattutto la «concorrenza fiscale che costa a livello globale 500 miliardi di dollari l'anno, con un danno per l'Italia tra i 5 e gli 8 miliardi di dollari l'anno».
I prezzi dei farmaci
Tanti i casi e i settori declinati nella Relazione e nel dettaglio di quello farmaceutico sono stati ricordati i provvedimenti sui prezzi dei farmaci: in particolare, il caso Aspen, «contro pratiche abusive messe in atto dall'impresa in posizione dominante», che è «emblematico nel dimostrare come l'attuale disciplina del processo di negoziazione del prezzo dei farmaci venga a creare uno squilibrio fra AIFA e le società farmaceutiche, a favore di queste ultime» con una valutazione «positiva di alcune disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019, che mirano a riequilibrare le asimmetrie di potere contrattuale fra AIFA e le case farmaceutiche».
Le parafarmacie
Un paragrafo è poi dedicato al parere adottato a settembre dell'anno scorso relativo al «Convenzionamento delle parafarmacie ai fini della vendita di dispositivi medici e di alimenti per fini medici», che aveva fatto discutere la categoria. Il parere, ricorda la relazione, è stato «inviato a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero della Salute e alla ASP Catania. In particolare, l'Autorità ha rilevato che le singole Regioni adottano prassi di differenziate in merito al rilascio alle parafarmacie dell'autorizzazione alla vendita al pubblico a carico del S.S.N. dei dispositivi medici, dei prodotti per diabetici e degli alimenti per fini medici specifici. L'Autorità, come già evidenziato in altri interventi (AS1141, AS1267, AS1290), ha sottolineato la rilevanza del canale delle parafarmacie nello sviluppo della concorrenza nel settore della distribuzione e vendita di prodotti farmaceutici e dell'erogazione dei servizi connessi alle prestazioni sanitarie, rilevando come escludere le parafarmacie dalla possibilità - riconosciuta alle farmacie - di offrire prodotti e servizi idonei ad ampliare la gamma della propria offerta al pubblico, e conseguentemente ad attrarre maggiore clientela presso il proprio punto vendita, sia lesivo delle norme e dei principi a tutela della concorrenza. L'Autorità ha pertanto valutato negativamente, sul piano concorrenziale, il rifiuto da parte di alcune Regioni di convenzionarsi con le parafarmacie per la vendita di dispositivi medici e di alimenti per fini medici specifici, poiché tale prassi risulta attuativa di una discriminazione tra diversi canali di vendita, che determina un pregiudizio ai consumatori in termini di limitazione del numero dei punti vendita presso i quali rinvenire un determinato prodotto. L'Autorità ha evidenziato che tale discriminazione non trova il proprio fondamento nella disciplina normativa applicabile; inoltre, le Regioni possono, tramite degli accordi stipulati a livello locale, erogare tali prodotti utilizzando il canale distributivo delle farmacie in via prioritaria, ma non esclusiva. Ciò implica che l'erogazione degli stessi a carico del S.S.N. possa avvenire anche da parte di altri esercizi che possono stipulare degli accordi con le Regioni a tal fine. L'Autorità, infine, ha ritenuto che l'esclusione delle parafarmacie non può trovare giustificazione nella tutela della salute dei cittadini, dal momento che la legge impone anche all'interno delle parafarmacie la presenza di un farmacista, il quale possiede le competenze che sono ritenute necessarie dall'ordinamento a garantire, all'atto della dispensazione dei dispositivi medici e di tali alimenti, il presidio sanitario richiesto dal S.S.N. a tutela dei cittadini. In conclusione, l'Autorità ha invitato i destinatari del parere ad adottare i provvedimenti che consentano alle parafarmacie, al pari delle farmacie, la vendita in convenzione di dispositivi medici e di tali alimenti».
La politica verso le concentrazioni
Dall'Antritrust arrivano anche spunti per il futuro su una questioni di ampio respiro relativa alle concentrazioni: «L'Autorità ha, fra le proprie competenze, quella di valutare se le operazioni di concentrazione che le vengono notificate portano alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante in grado di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel mercato nazionale». Ma «un recente studio» si legge «mostra che, tra il 2008 e il 2018, Amazon, Facebook e Google hanno acquisito, spesso con l'obiettivo di eliminare futuri concorrenti, circa 300 società, sovente nella fase iniziale del loro ciclo di vita: infatti, in circa il 60% di tali acquisizioni, l'impresa target era attiva da non oltre 4 anni. Le autorità di concorrenza dovrebbero essere poste nella condizione di valutare tali operazioni di concentrazione, che invece non sono di norma soggette a un obbligo di notifica perché le imprese acquisite non generano fatturati elevati».
Competitività imprese
Infine, risulta interessante anche una riflessione: «tra i fattori che penalizzano il livello di competitività del sistema produttivo italiano e ostacolano il fare impresa, il più importante risulta essere ancora l'eccessivo livello di burocrazia percepita dagli operatori di mercato, che appesantisce in modo rilevante la regolazione delle attività economiche; in particolare, fra le procedure ritenute più penalizzanti ci sono quelle relative ai costi e ai tempi per avviare un'attività di impresa».
Francesca Giani
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A cura di Angelo Siviero (Farmacista esperto in fitoterapia e galenica)