Ecm, conto alla rovescia per mettersi in pari. Regole e limiti per chi sceglie l’estero
Ecm: a cinque mesi dalla scadenza per mettersi in pari con l'obbligo, alcune indicazioni sulla possibilità di formazione all'estero
Ci sono ancora cinque mesi prima della fine del triennio formativo 2017-2019 per mettersi alla pari con gli obblighi in tema di Ecm di questo e del periodo precedente (2014-2016) e tra le domande i dubbi che sembrano pervenire dai farmacisti alcuni riguardano anche la possibilità di formarsi all'estero. Un tema su cui, alla fine dell'anno scorso, si erano registrate alcune novità e che è stato riorganizzato all'interno del Manuale della formazione del professionista sanitario, che detta le regole sull'Ecm ed è in vigore da gennaio. Vale la pena ripercorrere il conteggio dei crediti e le modalità di formazione all'estero, come del più ampio capitolo di quella individuale.
Il frazionamento del fabbisogno formativo
Come si ricorderà, l'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 del farmacista eÌ pari a 150 crediti al lordo di esoneri, esenzioni e riduzioni (tra le quali è compresa anche quella, riconosciuta di default a tutti gli iscritti all'Albo, per l'iscrizione al Dossier formativo di gruppo, pari a 10 crediti per la sola partecipazione). Le regole generali prevedono, come ricapitolato anche dalla Guida resa disponibile da Fofi, che almeno il 40% del fabbisogno sia raggiunto mediante attività formative erogate dai Provider. Questo comporta che c'è un tetto del 60% del fabbisogno, che può essere maturato anche mediante crediti derivanti dall'attività di docenza e attività di formazione individuale - non erogata quindi da Provider.
La formazione individuale
Quello della formazione individuale è, in realtà, un capitolo ampio, che può prevedere: - Attività di ricerca scientifica; - Attività cliniche; - Tutoraggio individuale, cioè svolto dai farmacisti in favore dei tirocinanti universitari, che consente di ottenere il riconoscimento di 1 credito ogni 15 ore di attività; - Attività di autoformazione, per la quale si rimanda agli approfondimenti pubblicati. Complessivamente non può superare il limite del 20% dell'obbligo formativo triennale e può avvenire anche mediante lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi Ecm. Il conteggio è in funzione dell'impegno orario autocertificato. - Infine c'è l'attività di formazione individuale all'estero. Ma quali sono le regole?
I requisiti della formazione individuale all'estero
Perché possa essere riconosciuta, la formazione all'estero deve essere svolta presso soggetti inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) o, nel caso in cui questo non avvenga, è necessario che sia fatta in uno dei Paesi indicati dalla Commissione Ecm. E proprio su questo punto era intervenuta la delibera del 25 ottobre della Commissione nazionale Ecm che aveva allargato di fatto la lista dei Paesi riconosciuti: oggi comprende i 28 Stati Ue e altri 21, quali per esempio Usa, Giappone, Singapore, Canada, e così via.
Che cos'è la Leef?
Per quanto riguarda la lista Leef - stilata sempre dalla commissione nazionale formazione continua - contiene tutti gli Enti esteri di formazione riconosciuti. In ogni caso, il fatto che un ente che eroga formazione all'estero sia o meno compreso in questa lista è determinante: se lo è, infatti, si ha diritto al riconoscimento del 100% dei crediti (1 per ora, con un aumento rispetto all'anno scorso), per un massimo di 50 crediti, e c'è la possibilità di seguire il corso a distanza, novità di quest'anno. Se invece l'ente non è inserito nella Leef, viene riconosciuto il 50% dei crediti maturati, con un massimo di 25 crediti. In questo caso, non è prevista Fad.
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