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Politica e Sanità

04 Ottobre 2019

Coperture assicurative e obblighi Ecm, in discussione bozza di Decreto


È in discussione una norma che vincola la copertura assicurativa all'adempimento degli obblighi formativi. Le ricadute sugli operatori sanitari

Sullo stato di avanzamento dello schema di decreto attuativo della cosiddetta Legge Gelli (24/2017) relativo alla sicurezza delle cure, che dovrebbe regolamentare la disciplina delle coperture assicurative, è aperta la discussione e tra i temi al centro del dibattito c'è anche la correlazione tra il diritto di rivalsa dell'assicuratore e l'adempimento da parte del professionista degli obblighi formativi Ecm. Al di là della formulazione del testo, che vede il mondo dei medici chiamato in causa in modo particolare, il tema è di quelli che fanno riflettere. Ne abbiamo parlato con Maurizio Cini, presidente Asfi e docente all'Università di Bologna.

La bozza Decreto allo studio

Il primo dei decreti attuativi della legge Gelli, relativo alla disciplina delle polizze assicurative, è all'esame del Ministero dello Sviluppo Economico ed è costituito da sedici articoli. In particolare, l'articolo su cui tanto si sta discutendo recita che "per le coperture di cui all'articolo 10, comma 3, della Legge, l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'esercente la professione sanitaria presso la struttura, a qualunque titolo, per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga esercitate nei suoi confronti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, commi 5 e 6 della Legge e, in caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della Legge. In questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore può essere esercitato nei confronti dell'assicurato qualora l'esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto all'obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità".

Le ricadute per i farmacisti

Che ricadute per i farmacisti? «In linea generale» spiega Cini «va ricordato che l'esercizio di professioni legate all'iscrizione a un Albo, come quella dei medici e dei farmacisti, presuppone di per sé il rispetto di aggiornamenti periodici, secondo il programma stabilito ogni tre anni da Agenas». Si tratta di un passaggio, cioè, che è comunque obbligatorio. Detto questo, in merito alla discussione sul decreto attuativo, «per il farmacista non ho visto ricadute specifiche» mentre «si tratta di un tema che per il medico può diventare più calzante». In generale, «da un punto di vista giuridico di largo respiro, in caso di incidente o di errore nella attività, di fronte a un farmacista che non è in regola con gli aggiornamenti richiesti, l'Assicurazione potrebbe non essere del tutto indifferente. Ma, al di là di questo, diventa difficile sostenere per il farmacista che non ci possa essere effettività nell'assicurazione o che l'assicuratore abbia un diritto di rivalsa che altrimenti non avrebbe». Va detto comunque che «se al farmacista è chiesto il raggiungimento di un certo numero di crediti, nulla viene detto a proposito dei contenuti, che sono lasciati alla libera scelta del professionista». Un tema questo che viene sollevato anche nel mondo dei medici e che viene usato come argomentazione contro la formulazione dell'articolo. «Il farmacista, come il medico, può anche scegliere tematiche marginali rispetto all'attività principale della propria professione», senza quindi che vi sia, attraverso l'Ecm, un reale accrescimento delle competenze in qualche modo "tipiche della professione".

Francesca Giani

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