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Politica e Sanità

22 Ottobre 2019

Professioni in farmacia, vademecum su inquadramento e modalità di pagamento


Come gestire in termini amministrativi e fiscali la collaborazione in farmacia di altre professioni sanitarie? Ecco come fare

Quali sono le modalità di collaborazione in farmacia con altre professioni sanitarie? È possibile adibire uno spazio all'interno della farmacia nella quale ospitare di volta in volta un professionista diverso? Quali sono i paletti di questa collaborazione e, nel caso, la prestazione al paziente deve risultare erogata da parte della farmacia o dal professionista? Sono tante le domande che ci si pone in relazione alle prestazioni in farmacia da parte di operatori sanitari e sul tema un recente articolo a firma di Gustavo Bacigalupo, dell'omonimo studio legale, pubblicato su Sedivanews, ha cercato di fare chiarezza. La questione, spiega, è legata al «dell'art. 102 del 1934, per il quale "il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie"».
Una norma «concepita quando erano tre le professioni sanitarie - medico, farmacista e veterinario - e tre le rispettive arti ausiliarie». D'altra parte, ricorda, il tentativo di modifica nella legge Lorenzin, che avrebbe avuto il «risultato di sottrarre al divieto di cumulo soggettivo, cioè in capo alla stessa persona, il farmacista/dietista, il farmacista/podologo, il farmacista audioprotesista, e così via, e al tempo stesso di mantenerlo pienamente in vita per il farmacista/medico, il farmacista/odontoiatra e il farmacista/veterinario» non è andato in porto. Da qui la situazione attuale: «Tra le varie professioni sanitarie figura anche il biologo e il biologo nutrizionista, creando qualche imbarazzo perché i farmacisti/biologi nutrizionisti sono abbastanza numerosi». Non è «invece precluso né dalla giurisprudenza né dalla burocrazia il cosiddetto cumulo oggettivo, ovvero l'esercizio in farmacia da parte di un "non farmacista" e con il rispetto delle prescritte autorizzazioni e altre formalità di una o più di tali professioni sanitarie, fermo, beninteso, che non deve comunque trattarsi di sanitari "prescrittori"».

Fatturazione dei compensi del professionista sanitario

Quanto poi ai «rapporti farmacia/professionista sanitario e alle modalità di fatturazione dei suoi compensi per le prestazioni rese in farmacia, è preferibile - tenendo presente che nella normativa sui "nuovi servizi" la triangolazione farmacia/professionista/cliente sembra impostata esattamente così - che sia la farmacia come tale a intrattenere il rapporto anche finale con il cliente, rilasciandogli documento commerciale "parlante" (o fattura, secondo i casi) per le consulenze del biologo nutrizionista, o di qualsiasi altro professionista sanitario "non prescrittore", e che poi costoro fatturino alla farmacia il loro compenso nella misura e con le modalità convenute. Nulla vieta, evidentemente, che avvenga il contrario e cioè che il biologo riscuota il corrispettivo direttamente dal cliente della farmacia e che poi la farmacia fatturi al professionista quanto concordato quantomeno per la messa a disposizione dei locali. Non si dimentichi però che, anche adottando questa seconda modalità, la farmacia potrebbe essere chiamata a rispondere per eventuali danni provocati alla clientela dall'attività del professionista sanitario: si tratta, intendiamoci, della sola responsabilità civile, perché quella penale e quella deontologica, come noto, sono personali e pertanto intrasferibili alla farmacia. Insomma, come a questo punto è facile concludere, è comunque opportuno - a prescindere dalle modalità di organizzazione del servizio - che la farmacia si doti di un'idonea copertura assicurativa».

Francesca Giani

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