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Politica e Sanità

09 Novembre 2019

Scontrino elettronico, obbligo per tutte le farmacie dal 1° gennaio. La guida dall'Agenzia Entrate


Obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati per tutte le farmacie, l'Agenzia delle Entrate pubblica una guida

Mancano due mesi alla partenza generalizzata - che riguarderà quindi tutte le farmacie, indipendentemente dal volume d'affari - dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. Di recente, per facilitare il passaggio, sul portale dell'Agenzia è stata pubblicata una guida che ripercorre i passaggi e, intanto, sono in corso le audizioni sul Decreto Fiscale - in vigore ma in fase di conversione in legge - che aveva introdotto novità in tema di e-scontrini e fatturazioni elettroniche.
Come si ricorderà, l'obbligo è stato introdotto in due fasi: al primo luglio di quest'anno ha interessato chi, nel 2018, ha avuto un volume d'affari superiore a 400mila euro, mentre, dal primo gennaio 2020, sarà valido per tutti, indipendentemente dal fatturato.


Che cosa prevede

Come spiega la Guida recentemente pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno". Al consumatore verrà consegnato non più "uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, eccetera".


Sanzioni e periodo transitorio

La "mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, la presenza di dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione delle sanzioni. In particolare, la sanzione eÌ pari al 100% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. EÌ prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi)".
Per i primi sei mesi di vigenza, per venire incontro a eventuali difficoltà, è stata prevista una fase transitoria. Se, a regime - una volta, cioè, decorso il periodo transitorio - l'obbligo prevede che l'invio dei dati, in caso di emergenza e mal funzionamenti, avvenga entro 12 giorni dall'effettuazione della operazione, durante i primi sei mesi c'è invece la possibilità di inviare i dati, senza incorrere in sanzioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione della operazione. Inoltre, sempre per i primi sei mesi, è possibile continuare a utilizzare il registratore di cassa "vecchio" e utilizzare sistemi di invio alternativi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul proprio portale nell'area dedicata a Fatture e Corrispettivi.


I contributi

Per quanto riguarda "l'acquisto del registratore telematico o l'adattamento del vecchio eÌ concesso, solo per anni 2019 e 2020, un contributo sotto forma di credito d'imposta. In particolare, il credito d'imposta spetta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui eÌ stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento ed eÌ stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo".


Le novità del Decreto Fiscale

Come avevamo anticipato, dal Decreto Fiscale (GU 252 del 26/10/2019 ), tra le varie novità introdotte, è stata operata una modifica alla legge di riferimento con una misura che non richiede, a differenza di altre, un decreto attuativo e partirebbe dal primo luglio 2020. Va detto comunque che è in corso l'iter di conversione in legge del Decreto e, al momento, ci sono state, in Commissione Finanze della Camera, una serie di audizioni informali - diverse le critiche avanzate dai vari settori del paese, tra cui anche le Associazioni dei commercialisti.
In sostanza i "soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria" (comma 6-quater dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). Secondo la formulazione del decreto fiscale "a decorrere dal 1° luglio 2020 i soggetti di cui al periodo precedente adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3", cioè "mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito".
Occorrerà vedere come prosegue l'iter.

Francesca Giani

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