Nel Supplemento ordinario n. 95/L alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno è stata pubblicata la legge n. 69/2009 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonch� in materia di processo civile. La legge, in vigore dal 4 luglio 2009, contiene allarticolo 11 la delega al Governo per lindividuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nellambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con lobiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire laderenza dei malati alle terapie mediche;
collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa lattività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
prevedere forme di remunerazione dei nuovi servizi da parte del SSN entro il limite dellaccertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo SSN, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
rivedere i requisiti di ruralità di cui alla legge 221/1968, al fine di riservare la corresponsione dellindennità annua di residenza in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e allampiezza del territorio servito
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