Diritto Sanitario
17 Novembre 2011La prescrizione decorre dalla conoscenza o conoscibilità del danno, del difetto del prodotto e dell’identità del responsabile.
La vicenda
A un paziente affetto da ulcera peptica, in cura da oltre trent’anni con trattamento farmacologico da cui ricavava discreti benefici senza complicanze, il medico di fiducia, il 29 maggio 1995, aveva prospettato la possibilità di assumere un nuovo farmaco a base di niperotidina che, secondo le indicazioni della casa produttrice, presentava particolare efficacia curativa e assenza di controindicazioni per la specifica situazione. Il paziente iniziava ad assumere il medicinale finché, nei primi dieci giorni del luglio successivo, a seguito della comparsa di ittero, gli veniva diagnosticata una epatopatia, con conseguente ricovero presso un reparto infettivi, dal quale veniva dimesso con diagnosi di epatite tossica da sospetta reazione al farmaco a base di niperotidina cloridrato. Trasferito presso un altro ospedale, a causa di insufficienza epatica terminale e, di seguito, di epatite fulminate da farmaci, veniva sottoposto a trapianto di fegato e a una intensa e costante terapia antirigetto, che aveva anche provocato la necrosi della testa femorale destra.
L’azienda produttrice, tra gli altri aspetti, contestava la propria responsabilità sotto il profilo del nesso causale ed eccepiva la prescrizione triennale al risarcimento, sostenendo che essa sarebbe decorsa dal giorno in cui si era avuta conoscenza del danno, da individuarsi nell’evento della epatite fulminante.
Il diritto
Il Tribunale (primo grado) aveva riconosciuto la responsabilità dell’azienda produttrice, condannandola al risarcimento del danno per 647.477 euro.
La Corte di cassazione ha sottolineato l’infondatezza della eccezione di prescrizione, affermando che essa decorre non solo dalla conoscenza o conoscibilità del danno, ma anche del difetto del prodotto e dell’identità del responsabile.
Con riferimento alla commercializzazione di un prodotto farmaceutico, l''esistenza di un regime di autorizzazione amministrativa determina che, fino a quando l''autorizzazione non risulti revocata, sia esclusa in radice la possibilità per l''utente danneggiato dal farmaco di trovarsi in una situazione nella quale egli possa essere considerato a conoscenza del difetto del prodotto o, comunque, in condizioni tali da averne conoscenza, a nulla rilevando la sospensione cautelare della commercializzazione.
Epilogo
In estrema sintesi la Suprema corte ha confermato le statuizioni precedenti.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Approfondimento, Cassazione civile, 31/03/2011, su www.dirittosanitario.net al link:
http://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=2342&areaid=13
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
28/12/2019
Per contrastare la compravendita illegale di farmaci per uso veterinario il Ministero sta studiando un logo, un bollino di qualità sulla falsa riga di quanto fatto per le farmaciePer...
27/12/2019
La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severoLa Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per...
27/12/2019
Solo il 2% delle farmaciste donne possiede una farmacia nonostante rappresentino il 62% della forza lavoro, è quanto emerge dal sondaggio "Survey of registered pharmacy professionals 2019" del...
A cura di Lara Figini
27/12/2019
Acquistare i farmaci su internet attraverso siti non autorizzati è un fenomeno in continua crescita e l'unica arma per contrastarlo resta l'educazione sanitaria e l'orientamento dei cittadini...
©2025 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Via Spadolini, 7 - 20141 Milano (Italy)