Diritto Sanitario
25 Gennaio 2012Valenza delle graduatorie ed esclusione dei limiti di età
Il fatto
La Regione Campania, nel 2005, adottando il cosiddetto «appello simultaneo» ai candidati idonei inseriti nella graduatoria definitiva dell’ultimo concorso per assegnazione di farmacie bandito nel 1997, avviava un procedimento per l’affidamento della gestione provvisoria di tre sedi farmaceutiche che si erano rese vacanti. Al procedimento aveva partecipato un farmacista collocato in posizione utile il quale optava per una certa sede e avrebbe certamente avuto titolo per l’assegnazione. L’amministrazione, però, invece di procedere alla immissione del sanitario, lo escludeva, sostenendo l’intervenuto superamento dei sessanta anni di età. Il farmacista impugnava gli atti di esclusione e il provvedimento di affidamento della gestione provvisoria ad altro professionista.
Il diritto
Il limite di età riguarda l’ammissione ai concorsi per la titolarità, e la norma è chiara nel senso che il relativo requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Se ne ricava, logicamente, che laddove il candidato sia stato debitamente ammesso al concorso non è motivo di esclusione l’eventualità che egli superi il limite di età successivamente, ossia durante la procedura concorsuale, oppure dopo la formazione della graduatoria in attesa che si perfezionino gli atti di conferimento e presa di possesso della farmacia cui la graduatoria gli dà titolo. E ciò resta vero anche se fra la presentazione delle domande e la presa di possesso trascorra un tempo insolitamente lungo. Le graduatorie concorsuali, per effetto della legge, hanno acquistato una duplice valenza: da un lato, sono utili e vincolanti per la individuazione dell’avente diritto alla titolarità di una farmacia messa a concorso; dall’altro lato, sono utili e vincolanti per la individuazione dell’avente diritto alla gestione provvisoria di una farmacia che l’autorità sanitaria intenda affidare con questa formula. Questa seconda valenza permane a tempo indeterminato, sino a che non venga bandito un nuovo concorso. Ne deriva che per i farmacisti interessati il posto occupato in graduatoria è la condizione necessaria e sufficiente per conseguire l’affidamento della gestione provvisoria, e le amministrazioni non sono abilitate ad imporre discrezionalmente requisiti ulteriori e diversi da quelli che erano necessari per l’ammissione al concorso. E ciò, in particolare, per il requisito dell’età che si deve possedere alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso e non oltre.
Esito del giudizio
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dal farmacista anche relativamente alla domanda risarcitoria. [Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Consiglio di Stato, 28.11.2011
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