Diritto Sanitario
09 Febbraio 2012Il fatto
In una farmacia della provincia di Bolzano è stato reperito un farmaco privo di etichetta e foglio illustrativo bilingue. All’azienda farmaceutica produttrice è stata così notificata un’ordinanza di ingiunzione per oltre 10mila euro, quale sanzione amministrativa, per la violazione della norma che, in provincia di Bolzano, impone di commercializzare le specialità medicinali e i prodotti galenici con le etichette e gli stampati illustrativi, redatti congiuntamente nelle due lingue, italiana e tedesca. Il Tribunale di Bolzano ha accolto l’opposizione proposta dall’azienda e annullato l’ordinanza ingiunzione. Facendo applicazione del principio della libertà di contrattazione «con chi si preferisce», è stato osservato che i farmacisti altoatesini potevano acquistare i loro prodotti da grossisti di tutta Italia e che nessuna censura poteva essere mossa al titolare dell''autorizzazione all''immissione in commercio, nel caso in cui non avesse rivestito anche la posizione di fornitore diretto del prodotto.
Il diritto
Diversamente hanno ragionato i giudici della Corte di Cassazione. L’obbligo imposto ai titolari dell’Aic li onera di prescrivere contrattualmente che i rivenditori all’ingrosso non forniscano le farmacie in provincia di Bolzano di medicinali sprovvisti del corredo informativo bilingue, verificando che tale imposizione sia rispettata; in caso contrario, il divieto potrebbe essere eluso in tutte le ipotesi in cui il titolare dell’autorizzazione non effettui la vendita diretta dei prodotti. È inoltre insostenibile che alla sola predisposizione del foglietto illustrativo bilingue, finalizzato all’ottenimento dell''autorizzazione all''immissione in commercio sul territorio, consegua l''adempimento delle prescrizioni di legge.
Esito del giudizio
La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal direttore della Ripartizione sanità della provincia autonoma di Bolzano.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Cassazione Civile, 29.12.2011
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