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Diritto Sanitario

22 Marzo 2012

La pressione arteriosa si misura nei locali della farmacia


No ai test di autocontrollo in locali distanti dalla sede 

Il fatto
La titolare di una farmacia, sul finire del 2011, ha impugnato il provvedimento con cui il Sindaco l'ha diffidata a cessare immediatamente l'erogazione di prestazioni analitiche di prima istanza e di misurazione della pressione arteriosa in locali diversi da quelli in cui è localizzata la struttura. Il provvedimento sindacale ha censurato quindi un comportamento ritenuto in contrasto con la disciplina normativa e regolamentare in materia, contestando l'assenza di autorizzazione per l'esercizio di attività in locali diversi e ritenendo inoltre necessaria una continuità tra i luoghi delle prestazioni di prima istanza e quelli della sede farmaceutica. La ricorrente, tra gli altri aspetti, ha sostenuto che per l'erogazione delle prestazioni in questione, il Decreto ministeriale 16.12.2010 avrebbe significativamente previsto «spazi dedicati e separati dagli altri ambienti». 

Il diritto
Secondo il Tar Lecce, il legislatore ha inteso consentire le prestazioni analitiche di prima istanza solo all'interno dei locali della farmacia e non anche in locali posti all'esterno di essa e distanti dalla sede. La locuzione adoperata all'art. 1, comma 1, del D.M. del 16.12.2010, «presso le farmacie territoriali pubbliche e private», con riferimento all'utilizzo dei test autodiagnostici, va intesa nel senso che tali prestazioni devono essere erogate in farmacia. E ciò si desume, ha osservato il Collegio, sia dal significato letterale dell'avverbio «presso» (e non «nei pressi») utilizzato dal legislatore, sia dalla lettura sistematica delle altre disposizioni ministeriali di riferimento. Infine, non è stata ritenuta meritevole di condivisione la circostanza pure sollevata dalla farmacista ricorrente, secondo cui, in assenza di una disposizione che vieti espressamente di organizzare gli spazi all'esterno dei locali della struttura, non si potrebbero escludere prestazioni in locali diversi. Il legislatore, con il termine «spazio separato», ha inteso riferirsi alla creazione di vani all'interno del medesimo locale specificamente adibiti allo scopo e separati dagli altri ambienti destinati ai servizi di vendita, esposizione, magazzino etc. 

Esito del giudizio
Il Tribunale amministrativo regionale, ha respinto il ricorso.
[Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net

Tar Puglia 14.03.2012

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