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Diritto Sanitario

22 Maggio 2012

L’archiviazione caotica delle ricette è sanzionabile


Il Tar ha confermato l’equiparazione operata dalla Asl tra non corretta conservazione della documentazione, espressamente sanzionata e impossibilità di verificarne la regolarità.

Il fatto
Nel corso di un controllo nei locali di una farmacia, gli ispettori Asl alla prima visita hanno prescritto di approntare la documentazione relativa alla movimentazione dei medicinali per uso veterinario gestiti dall''esercizio e sui quali si era concentrata l’attenzione. Nonostante la richiesta, a causa di un''archiviazione caotica delle ricette riposte alla rinfusa in contenitori contrassegnati con la sola indicazione dell’anno solare, si era dovuto riscontrare l’impossibilità di verificare la corrispondenza tra i prodotti documentati in entrata e quelli documentati in uscita, nonché le giacenze. Anche il tentativo di procedere a campione, cercando di evidenziare la movimentazione di uno specifico prodotto scelto a caso, non era risultato utile. L''Asl, in quanto soggetto preposto alla verifica della regolare tenuta della documentazione, ritenendo violato l''obbligo di conservazione imposto dall''art. 4 del d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, in materia di farmaci ad uso veterinario al tempo vigente, ha irrogato sanzione. Il farmacista ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tar. 

Il diritto
La norma di riferimento anche se non specifica le modalità di conservazione dei documenti, implica che essa avvenga in modo utile a consentire la consultazione per il controllo, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la mera archiviazione alla rinfusa di documenti raggruppati per anno di competenza. Si deve quindi ritenere che la disposizione, sebbene con sostanziale libertà di forma, imponga la conservazione della documentazione nel rispetto di un ordine tale da consentire agli organi preposti al controllo di verificare la regolarità dell''entrata e dell''uscita dei farmaci e la corrispondenza dei risultati del saldo con le giacenze presenti. Questa operazione non è stata possibile con conseguente applicazione della sanzione per non regolare tenuta della documentazione. Il Collegio in sostanza ha ritenuto condivisibile l’equiparazione operata dall’amministrazione tra non corretta conservazione della documentazione, espressamente sanzionata, e impossibilità di verificarne la regolarità. 

Esito del giudizio
Il Tar ha rigettato il ricorso.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]

Tar Brescia 02.03.2012

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