Diritto Sanitario
02 Ottobre 2012Il fatto
Il titolare dell’unica sede farmaceutica operativa nell’ambito del centro storico di un comune laziale, ha presentato richiesta all’Ente locale per essere autorizzato al trasferimento in una frazione decentrata ma più popolosa. Il Consiglio comunale ha risposto negativamente e il farmacista, ritenendo fondato il proprio diritto, si è rivolto al Tar del Lazio che ha respinto il ricorso. La decisione negativa del giudice amministrativo di primo grado è stata impugnata dinanzi al Consiglio di stato: la contestazione sollevata verte intorno all’estensione dei poteri discrezionali del Comune e alla congruità del diniego.
Il diritto
Il titolare di un esercizio farmaceutico è libero di scegliere la collocazione della struttura all’interno di una zona, ma questa liberà non si estende senza limiti. L’autorità sanitaria può contrapporre valutazioni riferite allo scopo di ottimizzare la funzionalità del servizio in rapporto alle esigenze degli abitati della zona secondo i principi delineati dalla Legge n. 475/1978. La compressione della libertà di iniziativa economica del farmacista, inteso come libero imprenditore, trova giustificazione dal sistema di quasi-monopolio che protegge le sedi attraverso l’attivazione di una triplice barriera: il «numero chiuso» degli esercizi farmaceutici; l’assegnazione di una porzione di territorio con diritto di esclusiva; il divieto imposto ai concorrenti di avvicinarsi al di sotto di una distanza minima. Non può invocare la pienezza dei diritti del libero mercato il professionista che nella gestione di un servizio di pubblica utilità operi col supporto di deroghe ai principi della libera concorrenza.
Esito del giudizio
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal farmacista confermando la sentenza Tar.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitairo.net]
Consiglio di Stato 22.08.2012
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