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Diritto Sanitario

19 Febbraio 2013

Violazione della turnazione: illegittima la sanzione disciplinare


Riportiamo la versione giuridica, a opera dei consulenti del Centro studi di Diritto sanitario, della sentenza della Cassazione trattata da Farmacista33 la scorsa settimana

Il fatto
Un Ordine dei farmacisti ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per 30 giorni nei confronti della titolare di una struttura a seguito di una presunta violazione degli orari di servizio e dei turni di riposo del sabato e della pubblicizzazione del relativo orario di apertura. Il ricorso contro la delibera sanzionatoria proposto innanzi alla CCEPS, non è stato accolto e la farmacista ha sottoposto la vicenda al vaglio della Suprema corte. La prima questione controversa attiene all’apertura e chiusura della farmacia oltre l’orario e all’apertura del sabato. In relazione alla contestazione è stata sanzionata la violazione del precetto per cui al farmacista è vietato porre in essere, consentire e agevolare a qualsiasi titolo ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all''art. 2598 del codice civile e quello per cui il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze. La violazione è stata ritenuta sussistente in ragione della mancanza di correttezza insita nella circostanza di aver disatteso un accordo relativo alla turnazione degli orari di apertura, liberamente assunto da tutti i farmacisti  titolari operanti nella città, senza averne dato preventiva informazione, ma anche ingenerando la convinzione contraria, ovverosia di voler continuare ad avvalersi del calendario precedentemente concordato. La seconda questione attiene alla sanzionata pubblicizzazione della determinazione della farmacista di mantenere aperto il suo esercizio anche nella giornata del sabato nella quale non era previsto il suo turno: in riferimento alla contestazione, è stata sanzionata la norma secondo cui la pubblicità della professione di farmacista e  l''informazione sanitaria sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza. 

Il diritto
La regolamentazione regionale, vigente ed applicabile al momento in cui sono state poste in essere le condotte censurate, non poteva interpretarsi nel senso di limitare le facoltà di esercizio dell''attività di impresa del farmacista, ma soltanto nel senso di assicurare comunque un servizio minimo offerto alla generalità degli utenti: nel senso, quindi, di prevedere ed imporre una apertura certa in determinati orari e turni settimanali, quale minima erogazione garantita, ma non anche di impedirla al di fuori di quelli. L''accordo stipulato tra gli imprenditori-farmacisti, tendente a vietare l''apertura al di fuori dei turni minimi configura un contratto atipico che persegue una finalità di regolamentazione del flussi di clientela a beneficio esclusivo dei partecipanti all''accordo, ma con sostanziale frustrazione delle finalità di incremento della concorrenza insite nelle previsioni regionali e comunque imposte dall''ordinamento nazionale e comunitario. In tal senso la finalità perseguita è puramente economica e personale dei partecipanti all''accordo e, siccome idonea a vanificare il perseguimento dei principi generali dell''ordinamento di effettività della concorrenza anche nel settore farmaceutico e quindi a perturbarne o sminuirne la maggiore ampiezza di accesso possibile per l''indifferenziato pubblico dei consumatori, viene a connotarsi non meritevole di tutela da parte dell''ordinamento giuridico l''accordo stesso. 

Esito del procedimento
La Suprema corte ha osservato che la titolare non può essere sanzionata sotto il profilo di concorrenza sleale o di scorrettezza nei confronti dei colleghi per essersi in sostanza avvalsa di una facoltà legittima inefficacemente limitata da un accordo stipulato con gli altri farmacisti.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile 08.02.2013

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