Diritto Sanitario
05 Marzo 2013Il fatto
Il Tribunale di Padova ha rigettato l’opposizione proposta da una società avverso l’ordinanza ingiunzione notificata dal Comune a seguito di una sanzione amministrativa elevata per essere stata proseguita l''attività di distribuzione di specialità medicinali per uso umano nei magazzini collocati in una sede diversa da quella autorizzata, omettendo di darne preventiva comunicazione alla Regione. Il giudice di primo grado non ha accolto la tesi difensiva fondata sull’idea che la comunicazione della variazione del luogo presso il quale vengono conservati i medicinali non sarebbe prevista dalla disciplina normativa in materia. Secondo il Tribunale, il controllo delle condizioni stabilite dal legislatore per poter svolgere l''attività e ottenere l''autorizzazione si rende necessario anche nel caso di trasferimento in altro luogo al fine di verificare l''accertamento della idoneità dei nuovi locali.
Il diritto
La necessità di consentire il controllo da parte degli agenti che devono potere avere in ogni momento accesso ai locali in cui viene esercitata l''attività di distribuzione dei medicinali implica necessariamente che il trasferimento della sede sia tempestivamente comunicato, perchè altrimenti sarebbe del tutto inutile avere previsto - quale condizione indefettibile per il rilascio dell''autorizzazione - che il richiedente disponga di locali, di istallazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali.
Esito del procedimento
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso confermando la sanzione applicata.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Cassazione civile 28.12.2012
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