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Diritto Sanitario

28 Maggio 2013

Polveri farmacologiche: esclusa la morte per causa di servizio


L’esposizione a pulviscolo farmacologico non è stata ritenuta concausa del decesso del commesso di farmacia che aveva svolto attività in locali adibiti a magazzino deposito di medicinali e presidi sanitari con alcune gravi carenze igieniche. 

Il fatto
A seguito del decesso del proprio coniuge, la vedova ha agito dinanzi alla Corte di conti deducendo l’infondatezza della valutazione con la quale era stata negata la pensione privilegiata indiretta e l’equo indennizzo per dipendenza da causa di servizio della fibrosi polmonare, dell’insufficienza respiratoria con polmonite virale, del collasso cardiocircolatorio per polmonite. Il congiunto, secondo la tesi della ricorrente, aveva subito lesioni da energia chimica derivanti dall’azione del pulviscolo farmacologico di cui era impregnato l’ambiente non areato o non sufficientemente areato del presidio ospedaliero in cui aveva lavorato con mansioni di commesso di farmacia. 

Profili giuridici
Il dipendente, come evidenziato dall''esame Rx e Tac del torace, è deceduto a causa di una insufficienza respiratoria acuta da interstiziopatia polmonare di probabile natura idiopatica ad eziopatogenesi sconosciuta. La Corte dei Conti ha escluso potessero essere ravvisati nel servizio prestato dal commesso eventi giuridicamente idonei ad assurgere a valore causale o concausale efficiente e determinante nell''insorgenza dell''infermità causa del decesso, seppure l’attività era stata svolta in locali adibiti a magazzino deposito di medicinali e presidi sanitari con alcune gravi carenze igieniche. Nella dipendenza da causa di servizio, l''antecedente a cui risalire è il "fatto di servizio" ed il nesso di causalità materiale, ossia l''attribuzione di uno stato morboso a quella determinata causa che viene verificato con l''uso di criteri fondamentali (criterio storico o delle circostanze estrinseche, criterio patogenetico, criterio cronologico, criterio topografico, criterio di efficienza o di adeguatezza qualitativa e quantitativa, criterio di continuità fenomenica o sindrome a ponte, criterio di esclusione di ogni altra causa nella produzione dell''evento non ricollegabile a fatti di servizio). In medicina legale si richiede una dimostrazione scientifica, cioè prove obiettive, del rapporto di causalità materiale fra una causa di rilievo giuridico e l''evento biologico. Nel caso poi di patologie idiopatiche, ad eziologia sconosciuta, in ossequio alla norma dell''accertamento presuntivo previsto dal codice civile, si può concludere per il riconoscimento del nesso di causalità solo quando vi sia una presunzione grave, precisa e concordante. 

Esito del giudizio
La Corte dei conti ha respinto la domanda di pensione privilegiata.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net

Corte dei Conti 21.03.2013

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A cura di Redazione Farmacista33

 
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