Diritto Sanitario
23 Luglio 2013La Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza di condanna a quattro mesi di arresto ed 8 mila euro di ammenda pronunciata a carico del titolare di farmacia per aver iniziato l’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali in difetto della necessaria autorizzazione. La Suprema Corte dichiarando inammissibile il ricorso, ha riscontrato la logicità e correttezza delle argomentazione motivazionali contenute nelle decisioni assunte dal Tribunale di Milano e dalla Corte d’Appello.
La difesa dell’imputato ha impugnato la pronuncia di condanna ritenendo, tra l’altro, che la legge sulle liberalizzazioni [L. 27/2012 di conversione del D.L. n. 1/2012] avesse abrogato tutte le norme impositive di nulla-osta e autorizzazioni amministrative preventive per svolgere attività economiche non dettate da un interesse generale costituzionalmente rilevante.
Profili giuridici
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 28/6/2012, ha affermato che la direttiva comunitaria del 2001, successivamente modificata, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, stabilisce che il farmacista il quale, nella sua qualità di persona fisica, sia autorizzato a svolgere anche un’attività di grossista di medicinali in forza della legislazione nazionale, è tenuto a munirsi di autorizzazione.
La normativa comunitaria impone, quindi, agli Stati membri un obbligo generale di subordinare la distribuzione all''ingrosso al previo rilascio di una autorizzazione. La legislazione italiana subordina, infatti, l’attività di distribuzione all’ingrosso a specifica autorizzazione, con conseguenze anche penali per il caso di esercizio in violazione delle prescrizioni.
La Suprema Corte ha ritenuto, infine, non poter condividere la tesi difensiva fondata sulle innovazioni introdotte dalla L. n. 27/2012.
Il decreto sulle liberalizzazioni, per quanto di pertinenza del servizio farmaceutico (art. 11), si riferisce esclusivamente al potenziamento della distribuzione e all''accesso alla titolarità delle farmacie, senza nulla incidere o modificare in ordine alla attività di vendita all''ingrosso di medicine ed alla normativa ad essa riferibile.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Cassazione Penale del 04.07.2013
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