Diritto Sanitario
28 Agosto 2013Il fatto e i profili giuridici
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare nuovamente il tema dell’etichettatura e del foglio bilingue giungendo, rispetto alle pronunce del dicembre 2011, ad una diversa soluzione della questione, con l’esclusione di una responsabilità a carico del titolare dell’Aic. Un’azienda farmaceutica veniva sanzionata dopo che i carabinieri dei Nas, in occasione di un’ispezione igienico-sanitaria eseguita presso una farmacia collocata nel territorio della provincia di Bolzano, riscontravano che un farmaco presentava etichetta e foglio illustrativo redatti nella sola lingua italiana. Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno accolto le contestazioni sollevate dall’azienda sanzionata. La Suprema corte ha confermato il ragionamento seguito dai primi giudici. Nella vicenda è stato accertato che la società ha provveduto alla predisposizione dei foglietti bilingue e non si è occupata direttamente della distribuzione dei farmaci privi di etichettatura nelle farmacie ispezionate, ha anzi creato un sistema per assicurare la corretta attuazione della normativa nel territorio della provincia di Bolzano prevedendo che il grossista dovesse richiedere separatamente le specifiche quantità destinate a tale approvvigionamento, restando, quindi, solo quest’ultimo il responsabile della distribuzione “alternativa”.
Esito del Giudizio
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dalla Pubblica amministrazione che aveva ritenuto non poter condividere gli esiti dei giudizi di primo e secondo grado favorevoli alla società, ha rimodulato un precedente orientamento esponendo accuratamente le ragioni della nuova dinamica interpretativa da cui l’esclusione di responsabilità della titolare Aic per un fatto addebitabile al grossista e quindi ad un terzo.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Cassazione Civile 02.07.2013
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