Diritto Sanitario
02 Dicembre 2013Il fatto e i profili giuridici
I provvedimenti relativi all’apertura e al trasferimento di farmacie rientrano nell’ambito della materia “salute”. Ciò è reso evidente dal fatto che la Corte costituzionale, senza soluzione di continuità rispetto all''interpretazione dell''originario art. 117 della Costituzione, ha ritenuto che la disciplina dell''organizzazione del servizio farmaceutico vada ascritta alla materia della «tutela della salute». Il Consiglio di stato ha così accolto l’appello proposto dal legale rappresentate di una farmacia contro la sentenza Tar che aveva ritenuto essersi formato il silenzio assenso sull’istanza di trasferimento formalizzata dal titolare di altra struttura. La nuova formulazione dell’art. 20 della legge n. 241/1990 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», come risultante dalle modifiche apportate nel 2005, prevede in via generale che «nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell''amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda» se l’amministrazione non comunica all''interessato, nel termine di cui all''articolo 2, commi 2 o 3 della stessa legge 241/1990, il provvedimento di diniego, salvo i casi di esclusione tipizzati dal comma 4 della stessa norma, tra i quali rientrano gli atti e procedimenti riguardanti la salute, per i quali occorre, dunque, che l’amministrazione concluda il procedimento con un provvedimento espresso.
Esito del giudizio
Il Consiglio di stato ha accolto l’appello e in riforma della sentenza Tar impugnata ha respinto il ricorso di primo grado. [Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Consiglio di Stato 14.11.2013
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