Diritto Sanitario
10 Febbraio 2014Il quadro normativo di riferimento in materia di distribuzione dei farmaci, ha osservato il Tar Puglia-Lecce, giustifica i provvedimenti con cui la Asl e il Ministero della salute hanno negato l’autorizzazione alla vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica come richiesta da un farmacista abilitato all’esercizio della professione e titolare di una parafarmacia. Il diniego, nel caso specifico, era stato motivato sul rilievo che, nel sistema delineato dalla legislazione di settore, negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie non è prevista la possibilità di vendita al pubblico di medicinali per i quali vi è obbligo di ricetta medica. Il farmacista ricorrente ha sostanzialmente censurato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati contestando l’incostituzionalità della disciplina nazionale posta a base della loro adozione, nonché la contrarietà di essa a talune norme comunitarie, chiedendo al tribunale amministrativo la rimessione delle questioni di legittimità costituzionale proposte alla Corte Costituzionale ovvero, ove occorra, di sollevare la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Con il secondo motivo il professionista ha in particolare dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non consente agli esercizi commerciali denominati “parafarmacie” la vendita dei medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica. La questione, nei medesimi termini, è stata già sottoposta nel 2012 al vaglio della Corte costituzionale dal Tar Calabria, investito da analoga vicenda. Il Tar Puglia, tuttavia, pur prendendo atto della già avvenuta rimessione, si è discostato dalle conclusioni cui era precedentemente giunto il Tribunale calabrese ed ha osservato che esse non tengono conto degli effetti distorsivi che la vendita dei medicinali di fascia C nelle parafarmacie, senza quindi il vincolo della pianificazione territoriale cui invece sono soggette le farmacie, determinerebbe sul mercato, con serie ripercussioni sull’adeguatezza e la qualità del servizio farmaceutico sul territorio nazionale e, più in generale, sulla salute dei cittadini. Se, infatti, fosse consentito alle parafarmacie di vendere anche i medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica, ha aggiunto il Tar Puglia, si assisterebbe a una diminuzione significativa del reddito per le farmacie, col rischio di chiusura degli esercizi più piccoli e situati nelle zone più svantaggiate del territorio. Di contro, nelle zone più redditizie del paese, si assisterebbe al proliferare delle parafarmacie, a scapito dell’adeguatezza del servizio farmaceutico rispetto alle reali necessità della popolazione e della omogeneità della distribuzione del medesimo sull’intero territorio nazionale. Verrebbe in tal modo frustrato l’obiettivo perseguito dal legislatore di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità, a tutto svantaggio della salute dei cittadini. A tali conclusioni, ricordiamo, è giunta sul finire del 2013 anche la Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata in materia sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale amministrativo regionale Lombardia.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Tar Puglia – Lecce, 31.01.2014
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