Diritto Sanitario
24 Marzo 2014La quarta sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha affermato un interessante principio in materia di apertura di nuovi presidi sanitari occupandosi specificamente di un caso relativo alle farmacie.
La questione è stata posta rispetto alla disciplina austriaca in materia.
La Corte ha in primo luogo ricordato che l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea [TFUE] in tema di libertà di stabilimento, deve essere interpretato nel senso che esso, in linea di principio, non osta a che uno Stato membro adotti un regime di autorizzazione preventiva per l’apertura di nuovi presidi sanitari come le farmacie, se un tale regime si rivela indispensabile per colmare eventuali lacune nell’accesso alle prestazioni sanitarie e per evitare una duplicazione nell’apertura delle strutture, in modo che sia garantita un’assistenza sanitaria adeguata alle necessità della popolazione, che copra tutto il territorio e tenga conto delle regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate.
La Corte, richiamando precedenti pronunce, ha osservato inoltre che una normativa nazionale che subordini a dati criteri il rilascio delle autorizzazioni all’istituzione di nuove farmacie è, in linea di principio, idonea a realizzare l’obiettivo di garantire alla popolazione un approvvigionamento di medicinali sicuro e di qualità.
La salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato. Spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute pubblica e il modo in cui tale livello debba essere raggiunto. Poiché quest’ultimo può variare da uno Stato membro all’altro, si deve riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalità.
Esito del giudizio
La Corte ha dichiarato quindi che L’articolo 49 TFUE - in particolare l’esigenza di coerente perseguimento dell’obiettivo prestabilito - deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della controversia principale, la quale fissi come criterio essenziale per verificare la necessità di aprire una nuova farmacia una soglia tassativa di «persone destinate ad approvvigionarsi», se le autorità nazionali competenti non hanno la possibilità di derogare a tale soglia per tenere conto di peculiarità locali.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Per approfondire, Corte di Giustizia UE sent. del 13.02.2014
www.dirittosanitario.net link di area: http://www.dirittosanitario.net/competenze.php?areaid=13
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