Diritto Sanitario
17 Giugno 2014L'articolo 11 del decreto legge n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, come è noto, ha modificato il rapporto numerico tra popolazione e sedi farmaceutiche, in modo da consentire un relativo incremento delle strutture; inoltre, tra gli altri aspetti, ha affidato ai Comuni il compito di assegnare alle farmacie di nuova istituzione la relativa zona di competenza, e alle Regioni di provvedere immediatamente alle procedure per l'assegnazione e l'apertura dei nuovi esercizi farmaceutici. Al fine di garantire l'effettività e l'immediatezza dell'apertura delle nuove farmacie, l'art. 11 dispone anche che nell'ipotesi in cui il Comune non abbia definito entro i termini previsti il procedimento di sua competenza, subentra la competenza sostitutiva della Regione. Nel caso specifico, il Comune in questione aveva accertato che grazie ai nuovi parametri era possibile procedere all'istituzione di una nuova farmacia. Di conseguenza l'Ente formulava la proposta trasmettendola alla Asl e all'Ordine dei farmacisti per l'acquisizione dei rispettivi pareri nonché alla Regione per conoscenza ed infine approvava definitivamente la nuova pianta delle strutture farmaceutiche benché in ritardo rispetto alla previsione del legislatore. La Regione, rilevando il superamento del termine, ha ritenuto esercitare il potere-dovere di sostituirsi al Comune confermando l'istituzione di una terza farmacia, assegnandole però una collocazione diversa da quella prevista dall'amministrazione comunale. Da qui il ricorso proposto dal titolare di una delle due sedi preesistenti che pur non contestando la legittimità dell'istituzione della nuova struttura ha inteso opporsi alla scelta dell'ubicazione come delineata dalla Regione. Nel caso specifico benché il Comune nel 2012 avesse concluso il procedimento quando il termine di legge era scaduto, con la conseguente configurazione di una competenza sostitutiva della Regione, il relativo potere veniva di fatto esercitato solo dopo che il Comune in questione aveva comunque definito la procedura. Il Consiglio di stato - investito dell'appello proposto avverso la sentenza Tar Puglia che nel 2013 (a seguito di ricorso proposto nel 2012) aveva confermato l'operato della Regione - ha osservato che l'insorgere della competenza sostitutiva non comporta di per sé la spoliazione della competenza del Comune. La competenza sostitutiva della Regione non è una sanzione bensì un rimedio per l'eventualità che il comune resti inadempiente. Quindi se il Comune giunge a definire il procedimento quando il termine è decorso ma la Regione non ha ancora esercitato la competenza sostitutiva, l'interesse alla celerità è soddisfatto e l'obiettivo perseguito dal legislatore è raggiunto. [Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net]
Consiglio di Stato 30.05.2014
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