Diritto Sanitario
22 Settembre 2014La Corte d'Appello di Firenze, pronunziando sull'impugnazione proposta da una azienda farmaceutica contro la decisione del tribunale che aveva ritenuto di natura subordinata il rapporto intercorso con un lavoratore, condannando la società alla reintegrazione del dipendente licenziato e al risarcimento del danno, ha respinto il ricorso proposto dall'impresa.
Nel giudizio di merito era emerso che l'attività prevalente svolta dal lavoratore era quella di "informazione medico-scientifica e non di agente di commercio".
Il datore di lavoro, a fondamento dell'impugnazione, ha evidenziato tra gli altri aspetti che vizio di fondo sarebbe stato individuabile nella circostanza di aver ritenuto implicitamente che il rapporto avente ad oggetto la prestazione dell'informatore scientifico, in quanto corrispondente a quello disciplinato dal contratto collettivo nazionale di settore, doveva essere ricondotto necessariamente ad un rapporto di tipo subordinato.
La Suprema Corte ha osservato che, nel caso specifico, l'attività prevalente richiesta al lavoratore non era quella di promuovere contratti per conto del preponente, bensì quella dell'informatore dipendente di azienda farmaceutica alla stregua di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale per l'industria chimica, a nulla rilevando il limitato margine di autonomia di cui il medesimo godeva nel decidere di ampliare la lista dei sanitari da visitare rispetto a quella predisposta dal datore di lavoro, trattandosi, in quest'ultimo caso, di un aspetto non significativo ai fini della qualificazione.
[Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net]
Per approfondire, Cassazione Civile 15.09.2014; su www.dirittosanitario.net al seguente link di area:
http://www.dirittosanitario.net/competenze.php?areaid=47
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