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Diritto Sanitario

17 Novembre 2014

Farmacie rurali: fatturato in regime Ssn e limiti allo sconto agevolato


La titolare di una struttura farmaceutica ha impugnato dinanzi al Tar gli atti con i quali la Asl competente aveva disposto il recupero di somme già liquidate a titolo di sconto agevolato negli anni 2006/2007/2008 e 2009 per il superamento del tetto massimo di fatturato previsto dalla legge. Il Tar ha accolto il ricorso ritenendo che dal fatturato al quale fa riferimento la disciplina in materia, dovevano escludersi i farmaci venduti in regime di assistenza integrativa regionale che - sempre secondo il giudice di primo grado - costituirebbero oneri gravanti esclusivamente sull'autonomia finanziaria delle regioni e non sulla spesa sanitaria dello Stato. L'Azienda sanitaria ha sottoposto la vicenda al Consiglio di stato, impugnando la pronuncia del Tar. La farmacia, per gli anni in questione, per la vendita dei soli farmaci, aveva realizzato un fatturato inferiore alla soglia di Euro 387.342,67 (i vecchi 750 milioni di lire) ma, come sostenuto dall'Azienda Sanitaria appellante, aveva invece superato la soglia se ai prodotti farmaceutici fosse stata aggiunta anche la vendita dei prodotti integrativi e protesici comunque a carico del servizio sanitario. Il Consiglio di Stato, richiamando un'altra decisiva sentenza del 2014, ha osservato che dal confronto fra il testo originario dell'articolo 1, comma 40, della L. n. 662 del 1996 e le modifiche introdotte con l'art. 11 del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, si evince che:
- anche per le farmacie rurali sussidiate, ai fini dell'applicazione della deroga all'ordinario regime di sconti, è stato introdotto un limite di fatturato superato il quale la deroga non è applicabile;
- i limiti di fatturato previsti (sia per le farmacie rurali sussidiate sia per le altre farmacie) sono stati ridefiniti rispetto alle precedenti disposizioni, prendendo a riferimento non il fatturato complessivo annuo - che poteva includere non solo la vendita dei medicinali (compresi quelli pagati dai cittadini) ma anche tutti gli altri prodotti normalmente venduti in farmacia, come i cosmetici, i giocattoli per la prima infanzia - ma il solo "fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'Iva".
In definitiva, l'espressione "fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale", si riferisce, secondo il suo significato letterale, a tutte le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, comprese quelle di assistenza integrativa. Ne consegue la non condivisione della tesi secondo cui nel fatturato che deve essere preso in considerazione ai fini in questione, non dovrebbe essere computata l'assistenza integrativa regionale perché gravante esclusivamente sull'autonomia finanziaria delle regioni. Il Consiglio di stato, ha quindi accolto l'appello proposto dalla Azienda sanitaria.

[avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net]

Consiglio di Stato 31.10.2014

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