Diritto Sanitario
15 Dicembre 2014La legge, per la scelta del farmacista al quale affidare un dispensario, accorda una preferenza al titolare della struttura più vicina, ma non è escluso che l'Amministrazione, nella prospettiva di una migliore realizzazione dell'interesse pubblico, possa valutare proposte più convenienti che siano formulate all'interno della procedura da altri titolari di farmacie della zona di riferimento.
In questi termini si è espresso il Consiglio di Stato che ha riformato integralmente la sentenza TAR di accoglimento del ricorso proposto nel 2013 da una titolare di farmacia la quale sosteneva di essere stata illegittimamente esclusa dall'affidamento del dispensario temporaneo in un comune in cui si era verificata la chiusura dell'unica sede per rinuncia del titolare. La scelta era caduta su altro farmacista, benché con sede più distante, in ragione della tipologia ed entità dell'offerta di esercizio del dispensario, in risposta alla lettera di invito come formulata dall'Amministrazione che richiedeva agli aspiranti l'indicazione delle condizioni di gestione dirette a garantire un idoneo servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione residente.
La scelta dell'autorità sanitaria può quindi discostarsi dal criterio della preferenza del titolare della farmacia più vicina per motivate ragioni inerenti la migliore organizzazione del servizio.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dalla Regione contro la sentenza di primo grado.
[avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosantario.net]
Per approfondire, Consiglio di Stato del 27.11.2014, su www.dirittosanitario.net al seguente link di area: http://www.dirittosanitario.net/competenze.php?areaid=13
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