Diritto Sanitario
26 Gennaio 2015Un comune siciliano ha provveduto ad identificare zone per nuove sedi farmaceutiche tenuto conto del rapporto tra numero di farmacie e la popolazione residente fissato in 1/3300, e ha individuato una nuova sede in un certo quartiere, seppure poco abitato, in coerenza con l'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente popolate.
L'atto è stato impugnato dalla titolare del presidio farmaceutico già istituito nel quartiere. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha poi impugnato ulteriori provvedimenti dell'Ente locale: la proposta di istituzione della sede farmaceutica avanzata dal Sindaco, il verbale della conferenza dei servizi convocata dall'Assessorato Regionale alla salute, il parere reso dall'Ordine dei Farmacisti competente, il bando di concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili.
Nei motivi aggiunti, tra gli altri aspetti, è stata dedotta l'illegittimità della proposta di istituzione della nuova sede in quanto proveniente dal Sindaco, e non dall'organo a ciò deputato ai sensi dell'art. 32 della L. n. 142 del 1990, come recepita in Sicilia, ossia il Consiglio comunale quale titolare della potestà di programmazione e pianificazione in tema di pubblici servizi.
Il Tribunale amministrativo, proprio in relazione a quest'ultimo profilo, ha individuato e definito una questione ritenuta assorbente affermando la più generale competenza del Consiglio Comunale in relazione alla attività di programmazione e pianificazione rivolta alla individuazione e localizzazione di nuove sedi farmaceutiche da instituire nel territorio cittadino con conseguente censura di illegittimità della determinazione impugnata come formulata dal Sindaco.
Il Tar Catania, inoltre, ha richiamato sul tema specifico una sua precedente sentenza risalente a luglio 2014 (2114/14 sez. IV) nella quale si era affermata l'illegittimità, per incompetenza, di un provvedimento di individuazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione adottato dal Commissario straordinario del Comune con i poteri del sindaco in forza di quanto previsto dall'art. 11, del decreto legge n. 1 del 2012: nell'attuale sistema, si è osservato, l'atto con cui il Comune approva l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche ha natura programmatoria e riflessi nell'intero territorio comunale, con l'effetto che, ai sensi dell'art. 32 della l. n. 142 del 1990 (in Sicilia art. 1 lett e della l.r. n. 48 del 1991), la competenza ad adottare la relativa decisione appartiene al Consiglio comunale.
avv. Rodolfo Pacifico
Per approfondire, TAR Sicilia, 19.01.2015, su www.dirittosanitario.net al seguente link di area:
http://www.dirittosanitario.net/competenze.php?areaid=13
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