Diritto Sanitario
23 Febbraio 2015In applicazione dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 475/1968, come modificati dall'art. 11 del decreto legge n. 1/2012 il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50%o del parametro stesso. Secondo la parte che ha investito della vicenda il Consiglio di Stato, l'uso dell'espressione «consente», nella struttura della norma, alluderebbe in modo non equivoco ad una scelta facoltativa, come tale discrezionale e quindi sorretta da una puntuale motivazione, assente nel caso concreto. All'esito del primo grado di giudizio si è ammesso che l'utilizzazione del cosiddetto resto sia in effetti facoltativa e non obbligatoria; tuttavia la logica seguita dal legislatore della riforma del 2012 è quella di favorire l'incremento del numero totale degli esercizi farmaceutici. Anche delineando l'insussistenza di un obbligo per la P.A. di utilizzare il cd. resto, ma solo una facoltà, la scelta di utilizzarlo non richiede una specifica giustificazione o motivazione rispetto a quella enunciata dalla norma, semmai, ha osservato il giudice di primo grado, una motivazione esplicita occorrerebbe qualora si volesse operare la scelta contraria. Il Consiglio di stato ha condiviso l'assunto: nel caso di istituzione di una nuova sede attraverso il resto dei 3300 abitanti, la norma lascia intendere che non vi sono restrizioni e che non è richiesto l'accertamento di particolari condizioni o esigenze. In questo contesto normativo anche la circostanza per cui la popolazione del Comune in questione sia in tendenziale diminuzione è da ritenersi priva di rilevanza, giacché la disciplina vigente non dà spazio a valutazioni prognostiche di questo tipo.
avv. rodolfo pacifico - www.dirittosanitario.net
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