Diritto Sanitario
24 Marzo 2015L'intervento legislativo del 2012 (D.L. n. 1/2012) ha tendenzialmente coniugato due importanti finalità: quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci per una coerente articolazione delle strutture sul territorio nazionale ed una migliore accessibilità nonché quella di realizzare i principi costituzionali e comunitari della libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza attraverso un sistema in grado di assicurare comunque un numero proporzionato di sedi farmaceutiche rispetto alle dimensioni geografiche dei Comuni, di modo che, anche i nuovi esercizi, come quelli esistenti, possano contare su un bacino di utenza potenziale in grado di assicurare condizioni di redditività. Il Consiglio di Stato ha sottolineato la rilevanza dei principi generali anche in relazione ai dispensari la cui apertura nelle località turistiche prescinde dai criteri restrittivi di contingentamento. Nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali, le regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici. Nell'organizzazione generale del servizio farmaceutico, il dispensario stagionale costituisce un servizio aggiuntivo che prescinde dalla dotazione delle farmacie nella pianta organica, dato il suo carattere temporaneo, connesso unicamente all'incremento momentaneo della popolazione, al fine di rendere più agevole l'acquisto di medicinali, e in quanto tale non è assimilabile all'ordinario servizio farmaceutico, tanto è vero che esso è privo di circoscrizione e di autonomia tecnico-funzionale.
[Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net]
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