Diritto Sanitario
20 Aprile 2015Nel corso di un accesso ispettivo eseguito presso una farmacia da alcuni funzionari Asl, riscontrate alcune irregolarità nella tenuta della struttura, dei farmaci e delle scritture obbligatorie ed insorta una disputa, venne intrapreso dal Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della provincia un procedimento disciplinare. Si addebitava alla farmacista collaboratrice un comportamento non corretto nei confronti della Commissione ispettiva. La procedura si concluse con l'applicazione della sanzione dell'avvertimento che la dottoressa contestò impugnando il provvedimento innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps). La Cceps decise nel senso della irricevibilità del ricorso in quanto depositato oltre i termini decorrenti dalla notifica dell'atto sanzionatorio proveniente dall'Ordine.
La professionista sanzionata ha proposto ricorso per la Cassazione della pronuncia evidenziando che, essendo stato spedito il plico contenente l'impugnazione notificata e la ricevuta dell'invio, il 15 luglio 2013, a quella data, gli atti dovevano dirsi tempestivamente depositati benché ricevuti materialmente dal destinatario oltre il termine.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso evidenziando la decisiva rilevanza degli interventi posti in essere dalla Corte Costituzionale in tema di notifica degli atti e di distinzione degli effetti per il notificante e per il destinatario.
È da ritenersi irragionevole, secondo il percorso argomentativo seguito dai giudici di legittimità (Corte di Cassazione), prevedere che per la notifica del ricorso e per la sua tempestività si debba far riferimento alle forme del codice di procedura civile con conseguente applicabilità delle soluzioni adottate dal Giudice delle Leggi - anche con la sentenza n. 28/2004 - e non applicare la medesima ratio alle attività connesse al deposito degli atti già notificati presso la Cceps.
In particolare la Corte Costituzionale con la sentenza n. 28/04 ha esteso a tutte le notifiche (a mezzo posta e non) il principio secondo cui la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Nella vicenda concreta è stata dichiarata l'irricevibilità del ricorso in quanto, benché notificato nei termini e trasmesso sempre nei termini a mezzo posta per il successivo deposito, era pervenuto in Commissione Centrale tardivamente. Se non si considerasse valido ai fini del deposito il momento della consegna del plico all'ufficio postale, deriverebbe per la ricorrente, che ha tempestivamente manifestato la volontà di ricorrere notificando l'atto nei termini previsti, un ulteriore non ragionevole onere con funzione di sbarramento all'esame dell'impugnazione proposta contro il provvedimento disciplinare.
La Cassazione ha quindi disapplicato la norma regolamentare posta dalla CCEPS a sostegno della decisione di irricevibilità (contenuta nel D.P.R. n.221/1950) con conseguente privazione della pronuncia di un legittimo referente normativo e cassazione con rinvio per nuovo esame alla Commissione Centrale in diversa composizione soggettiva.
[avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net]
Per approfondire Cassazione Civile 01.04.2015 su www.dirittosanitario.net al seguente link di area
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