Diritto Sanitario
04 Maggio 2015Il Tribunale di Salerno, nel dichiarare infondata una opposizione proposta dalla ASL contro un decreto ingiuntivo ottenuto dalla titolare di una farmacia, ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione della debenza degli interessi moratori previsti dal decreto legislativo n. 231/2002 anche sulle somme dovute per all'erogazione di prestazioni farmaceutiche.
L'Azienda sanitaria ha sostenuto che gli interessi moratori in questione non fossero dovuti per inapplicabilità del d.lgs. n. 231/02 ai rapporti intercorrenti tra le farmacie convenzionate e il Servizio Sanitario Nazionale e che, in ogni caso, la norma transitoria dell'art. 11 del decreto legislativo, avrebbe previsto la non applicabilità del nuovo configurato regime degli interessi ai contratti conclusi prima del 08.08.2002.
Il Tribunale ha in primo luogo ritenuto poter ricondurre il rapporto tra le parti nell'ambito della nozione di transazione commerciale introdotta a livello comunitario [direttiva 2000/35/CE], recepita nell'ordinamento nazionale con il d.lgs. n. 231/2002.La nozione di transazione commerciale contenuta nell'art. 2 lett. a) del decreto legislativo n. 231/2002 indica e ricomprende i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. [D.Lgs. 9-10-2002 n. 231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali]
Il rapporto tra farmacista e Azienda Sanitaria è apparso riconducibile all'ambito di applicazione del decreto legislativo in materia di interessi moratori, sia perché ritenuto inquadrabile un nesso di interdipendenza tra l'erogazione dei farmaci e le somme dovute al farmacista, sia perché questo nesso troverebbe conferme all'interno della previsione di cui all'art. 4 D.P.R. n. 371/1998. [Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private]
L'art. 4 c. 1 del regolamento indicato stabilisce infatti che «Per i medicinali l'ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge».
Il Tribunale di Salerno ha poi configurato il superamento del limite all'applicazione del decreto legislativo n. 231/2002 per effetto della preclusione contenuta nella norma transitoria (art. 11 c. 1), secondo cui la nuova disciplina non può operare in relazione ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002. La questione è stata posta in quanto, come descritto in sentenza, "[...]l'accordo collettivo tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Farmacie risale all'8.8.1996, è stato modificato il 3.4.1997 ed è tuttora in vigore [...]" ai sensi del citato D.P.R. 371/1998, che ne ha prorogato gli effetti "oltre la scadenza fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo...".
Si è osservato che la circostanza per cui si debba considerare quale titolo del rapporto tra la ASL opponente e la farmacia opposta l'accordo collettivo tra S.S.N. e Farmacie, in mancanza di una convenzione individuale tra le parti in causa anteriore all'8.8.2002, non esclude che il D.Lgs. 231/2002 possa essere applicato alle prestazioni che si svolgono dopo l'8.8.2002.
Il Tribunale ha aggiunto che il rapporto tra la ASL e la Farmacia viene a connotarsi come un rapporto di durata per alcuni versi vicino alla struttura della somministrazione con una pluralità di atti esecutivi che conservano una loro specifica autonomia ed identità con conseguente possibilità di applicazione della disciplina degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 per le prestazioni rese dalla struttura farmaceutica a far data dal 08.08.02.
Si è in ultimo valutato se potesse essere superato l'ulteriore "sbarramento" contenuto nel decreto legislativo all'applicazione della sua disciplina laddove risultassero rinvenibili nel codice civile e nelle leggi speciali norme più favorevoli al creditore (nel caso specifico alla farmacia). [art. 11 c. 2 d.lgs. n. 231/02]
Il giudicante ha quindi esaminato i contenuti del provvedimento di Riordino della disciplina in materia sanitaria (decreto legislativo n. 502/1992) ponendoli a confronto con quelli del d.lgs. n. 231/2002, osservando che questi ultimi realizzano un trattamento di maggior favore per i creditori in quanto prevedono una di mora automatica nonchè un tasso di interesse moratorio più favorevole rispetto a quello imposto negli accordi collettivi, con conseguente prevalenza della normativa d.lgs. 231/02 su quella di settore.
[avv. rodolfo pacifico - www.dirittosanitario.net]
Per approfondire, Tribunale di Salerno, sent. del 20.02.2015 al seguente link di area:
http://www.dirittosanitario.net/competenze.php?areaid=13
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