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Diritto Sanitario

18 Maggio 2015

Localizzazione sedi farmaceutiche: la competenza appartiene al Comune in sede assembleare


La legge attribuisce un ruolo centrale nel procedimento di individuazione di nuove sedi farmaceutiche al Comune; nel contempo, però, la disposizione appare caratterizzata da una certa genericità, in quanto si limita ad attribuire un ruolo all'Ente locale, senza precisare quale organo comunale (Sindaco, Giunta, o Consiglio comunale) debba intestarsi la competenza in esame. Ha osservato il Tribunale amministrativo che l'art. 2, della L. 475/1968, come modificato ad opera del D.L. 1/2012 stabilisce che «Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.». Si è evidenziato che in assenza di una speciale e specifica disposizione di legge, si pone dunque il problema di determinare in modo preciso l'organo comunale deputato ad individuare le sedi delle nuove farmacie; e tale operazione non può che essere fatta avvalendosi delle norme generali che disciplinano il funzionamento e le competenze dei vari organi degli enti locali. Secondo la Corte costituzionale, l'organizzazione dei servizi farmaceutici rientra nella materia della tutela della salute. In tale materia, la legislazione statale distribuisce le competenze distinguendo tre tipi di attività. In primo luogo, vi è la determinazione del numero delle farmacie. In secondo luogo, vi sono la individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro localizzazione, attività che la normativa statale demanda ai Comuni. In terzo luogo, vi è l'assegnazione dei servizi farmaceutici attraverso procedure concorsuali, a cui segue il rilascio delle autorizzazioni ad aprire le farmacie e a esercitare detti servizi. La scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde a due esigenze. La prima è quella di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività: l'art. 11, comma 1, lettera c), del d. l. n. 1 del 2012 fa riferimento, infatti, alla finalità di «assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate». Per questo motivo, l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche - nel rispetto della proporzione stabilita dalla legge statale - sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini. [Corte cost. 255/2013]. In sintesi, ha evidenziato ancora in Tribunale amministrativo, richiamando anche orientamenti giurisprudenziali sul punto, l'attività di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche rientra tra quelle di pianificazione e distribuzione dei servizi nel territorio; in una parola, si tratta di attività di programmazione, seppur accompagnata dall'obbligo di acquisire i pareri non vincolanti dell'A.S.P. e dell'Ordine dei farmacisti. Poiché si tratta quindi di un atto programmatorio, è da escludere ogni competenza del sindaco (o della giunta comunale) quale organo a competenza residuale generale, competenza che pure era ritenuta pacifica con riferimento al parere che i comuni erano tenuti a rendere ai sensi dell'art. 2 della l. n. 475 del 1968 nella sua vecchia formulazione, considerato che l'art. 11 del d. l. n. 1 del 2012 ha attribuito una nuova (e, per il vero, inedita) funzione ai comuni consistente proprio nella programmazione del servizio farmaceutico. Al riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che non sussistano differenze sul versante sostanziale tra la natura del provvedimento previsto dal d. l. n. 1 del 2012 e la vecchia «pianta organica» delle farmacie (sez. III, sent. n. 1858/2013), la cui valenza programmatoria e discrezionale era del resto indubbia (in tal senso Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2006, n. 68). [avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net]

Per approfondire TAR Sicilia 12.05.15

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