Diritto Sanitario
27 Luglio 2015L'istanza di autorizzazione al trasferimento di una farmacia, quale richiesta di un provvedimento discrezionale, può essere proposta in ogni tempo, non soggiacendo a termini di prescrizione o di decadenza. Nulla vieta che tali domande siano riproposte dopo un eventuale diniego, così come l'autorità emanante può procedere al riesame. In questi termini, il Consiglio di stato, in ordine ad una delle sollevate questioni preliminari, ha posto le basi per definire nel merito l'appello proposto da una Società titolare di esercizio farmaceutico che, dopo qualche anno dal precedente diniego di trasferimento oggetto di controversia e successiva conferma del giudice amministrativo, aveva deciso di riproporre la domanda anche in considerazione degli effetti sostanziali prodotti da una deliberazione della Giunta comunale - conseguente alla disciplina introdotta dall'art. 11 del decreto legge n. 1/2012 - con la quale era stata istituita una quarta sede farmaceutica con assegnazione della relativa zona di competenza e conseguente modificazione delle zone assegnate alla tre farmacie preesistenti. In caso di riproposizione di una domanda già respinta, le possibilità del richiedente saranno tanto maggiori quanto più siano presenti elementi di novità nella situazione di fatto ovvero negli argomenti esposti. Quest'ultimo profilo, ha osservato il Collegio, attiene al merito e non all'ammissibilità dell'istanza e trattandosi di valutazioni discrezionali, l'autorità emanante può, in sede di riesame, apprezzare diversamente elementi oggettivi che nella loro sostanza sono invariati. [Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosantiario.net]
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