Login con

Diritto Sanitario

15 Febbraio 2016

Tar Puglia: le sedi poste a concorso non si toccano


Alcuni farmacisti titolari di strutture in una certa area della Regione Puglia hanno agito dinanzi alla autorità giudiziaria per ottenere l'annullamento di una nota regionale con cui era stata respinta la richiesta di riduzione di una sede farmaceutica; era stato inoltre richiesto l'accertamento dell'obbligo della Regione e del medesimo Comune interessato, ognuno in relazione alla propria competenza, di provvedere, prima della conclusione del concorso straordinario indetto e dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, alla riduzione di una sede farmaceutica.

I ricorrenti hanno sostenuto l'illegittimità della nota deducendo, tra l'altro, che la decisione della Regione Puglia si sarebbe posta in contrasto con l'art. 11 della L. n. 27 del 2012 che prevede l'istituzione in ogni Comune di una farmacia ogni 3.300 abitanti e, in forza del quale, il numero delle farmacie deve essere sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune, pubblicate dall'Istat. Nel caso specifico, la popolazione del comune interessato sarebbe scesa a 54.421 (sulla base dei dati pubblicati dall'Istat e aggiornati al 31.12.2012) rispetto ai 55.321 abitanti registrati dall'Istat al 31.12.2010 e, conseguentemente, il numero delle sedi farmaceutiche avrebbe dovuto essere ridotto di una unità attraverso la revisione nel 2012 o comunque nel 2014. Le ricorrenti hanno sostenuto che, se da un lato la disciplina in materia ha voluto allargare la platea dei titolari di farmacia in vista di una maggiore razionalizzazione del servizio sul territorio, dall'altro non sarebbe meno vero che tale finalità debba essere perseguita nel rispetto del limite numerico imposto dallo stesso legislatore, in modo da non pregiudicare la dignitosa sopravvivenza delle farmacie.

Il Tribunale amministrativo chiamato a decidere la questione ha osservato che - pur sussistendo un principio di revisione periodica delle piante organiche, riconoscendosi, fra l'altro una prerogativa dei farmacisti interessati a sollecitarne la rideterminazione, eventualmente anche in diminuzione - l'insieme dei principi e delle disposizioni applicabili deve essere interpretato alla luce di complessive esigenze di coerenza del sistema in presenza dello specifico ed eccezionale evento del concorso straordinario.

La revisione di organico al 31.12.2010 rappresentava il presupposto per l'individuazione dell'oggetto del concorso (numero e sedi messe a bando). Sino alla definitiva chiusura del concorso, sembra quindi che il suo "oggetto", appunto, non possa essere influenzato dalla fisiologica e possibile ulteriore modificazione di una innumerevole serie di dati di fatto (popolazione di tutti i Comuni che hanno, in attuazione della legge, provveduto all'ampliamento delle piante organiche). Diversamente significherebbe vanificare ogni possibilità di chiusura regolare del concorso, essendo evidente che tutti i concorrenti vi hanno partecipato sulla base delle presupposte sedi individuate e che, ogni modifica delle stesse, inciderebbe sulle regole del concorso esponendole ad una sorta di imprevedibile incertezza incompatibile con lo svolgimento regolare della concorsuale. Alla luce delle sintetizzate posizioni si è ritenuto che venga ad imporsi un'interpretazione della normativa idonea ad escludere fenomeni di variazione dei presupposti a concorso in atto.

A fronte dell'eccezionale meccanismo del concorso straordinario una sede (messa a concorso) è assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione, mentre il parametro di 3300 abitanti ha la funzione di determinare la soglia per l'istituzione di una nuova struttura farmaceutica, ma non assicura il bacino di utenza di 3300 abitanti alla farmacia di nuova istituzione. Il Tar ha quindi respinto il ricorso non ritenendo illegittimo il diniego della Regione Puglia alla richiesta di riduzione di una unità delle sedi farmaceutiche nel Comune in questione per violazione dell'art. 11 della L. n. 27 del 2012 in quanto tale norma deve essere letta congiuntamente con le altre disposizioni normative e, in particolare, con quelle che hanno previsto il concorso straordinario (c.d. interpretazione sistematica); il combinato disposto di tali disposizioni, infine, deve essere interpretato anche alla luce della finalità delle stesse (interpretazione teleologica).

(Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net)

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

28/12/2019

Per contrastare la compravendita illegale di farmaci per uso veterinario il Ministero sta studiando un logo, un bollino di qualità sulla falsa riga di quanto fatto per le farmaciePer...

27/12/2019

La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severoLa Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per...

27/12/2019

Solo il 2% delle farmaciste donne possiede una farmacia nonostante rappresentino il 62% della forza lavoro, è quanto emerge dal sondaggio "Survey of registered pharmacy professionals 2019" del...

A cura di Lara Figini

27/12/2019

Acquistare i farmaci su internet attraverso siti non autorizzati è un fenomeno in continua crescita e l'unica arma per contrastarlo resta l'educazione sanitaria e l'orientamento dei cittadini...

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Il compagno ideale per l’apparecchio ortodontico

Il compagno ideale per l’apparecchio ortodontico

A cura di Curaprox

Le autorità francesi hanno disposto il richiamo di un lotto di latte infantile Allernova AR dopo diverse segnalazioni per casi di diarrea e vomito segnalati dopo l’assunzione. Le analisi non hanno...

A cura di Cristoforo Zervos

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top