Diritto Sanitario
29 Febbraio 2016Il tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, pur non accogliendo per ragioni di rito la domanda di impugnazione del licenziamento proposta dalla dipendente di una farmacia e pur rigettando le domande di inquadramento superiore e la richiesta di condanna del datore di lavoro per presunti comportamenti vessatori e mobbizzanti, ha riconosciuto lo svolgimento non adeguatamente retribuito di cinque minuti di lavoro in più per ogni giorno. È risultato del tutto verosimile che le commesse si presentassero in farmacia qualche minuto prima dell'apertura al pubblico per indossare la «cappa» e svolgere talune attività funzionali all'inizio del lavoro. La ricorrente, così come le sue colleghe, non dovevano comunque indossare abiti che comportassero una complessa attività di vestizione e svestizione, ad esempio dispositivi di protezione individuale tali da richiedere un certo tempo per essere indossati. La misura di «cinque minuti», pur connotandosi all'esito dell'istruttoria svolta anche come un modo di dire, nel senso di indicare un tempo non eccessivo, è stata riconosciuta come coerente. Secondo il prudente apprezzamento si è ritenuto che cinque minuti venissero impiegati nel complesso per entrambe le operazioni di vestizione/svestizione, tenuto conto del fatto che doveva essere indossata appunto una cappa e che, in concreto, le operazioni di apertura venivano svolte dai Farmacisti mentre le commesse dovevano solamente sollevare le serrande, operazione che poteva essere effettuata anche dopo l'apertura. Il giudice ha provveduto alla quantificazione equitativa di un importo da porsi a carico del Farmacista datore di lavoro condannandolo al relativo pagamento.
avv. Rodolfo Pacifico
www.dirittosanitario.net
Per approfondire - Tribunale di Genova 11.01.2016 su www.dirittosanitario.net
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