Diritto Sanitario
18 Luglio 2016La Giunta comunale gode di ampia discrezionalità nella perimetrazione dei bacini di utenza delle sedi farmaceutiche, le relative decisioni possono essere sindacate solo se manifestatamente irragionevoli. Le scelte localizzative devono però fondarsi su acquisizioni istruttorie complete ed aggiornate in ordine alla consistenza demografica del territorio comunale.
La previsione legislativa che delinea una garanzia di maggiore capillarità del servizio farmaceutico sul territorio nazionale impone che le piante organiche siano deliberate sulla base dei nuovi parametri posti dalla disciplina di riferimento, ma sulla scorta di informazioni esaurienti ed aggiornate circa la distribuzione in tutto il territorio comunale dello specifico fabbisogno. In difetto dell'acquisizione istruttoria di tutti i dati statistici necessari a deliberare una zonizzazione informata e coerente con l'interesse generale alla più capillare distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, le scelte localizzative delle nuove sedi farmaceutiche, ancorché connotate da un'ampia discrezionalità, devono intendersi, in ogni caso, inficiate da una grave ed insanabile carenza informativa sulla situazione demografica e territoriale su cui è destinata a incidere la perimetrazione dei bacini d'utenza delle sedi di nuova istituzione.
Il Consiglio di Stato, in coerenza con i parametri di giudizio delineati, ha dichiarato l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto adottato in assenza di acquisizioni istruttorie complete ed aggiornate sulla realtà demografica del Comune. I vizi dell'atto di Giunta neppure sono suscettibili di essere sanati da una successiva e conforme determinazione assunta dal Consiglio Comunale, sia perché, nel caso di specie le medesime carenze istruttorie rilevate sono risultate configurabili anche nei riguardi della deliberazione consiliare, sia, in ogni caso, perché, in base a un orientamento ormai consolidato, la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta alla Giunta e non al Consiglio comunale.
Avv. Rodolfo Pacifico
www.dirittosanitario.net
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