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Diritto Sanitario

10 Gennaio 2017

Consegna farmaci in assenza prescrizione medica in caso di urgenza, il parere della Cassazione


Per circoscrivere il tema relativo all'obbligo del farmacista di consegnare in caso di urgenza farmaci senza la prescritta ricetta, deve essere richiamato il decreto del Ministero della salute del 31 marzo 2008 intitolato alla «consegna da parte del farmacista, in caso di urgenza, di medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza di presentazione della ricetta». Il decreto, emesso in attuazione dell'art. 88, comma 2-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale soggetto a vendita dietro prescrizione medica. Deve trattarsi o di paziente con patologia cronica, ovvero vi deve essere la necessità di non interrompere il trattamento terapeutico o di proseguire la terapia a seguito di dimissioni ospedaliere. In tutti i casi previsti, il decreto presuppone come condizione essenziale per la consegna, a tutela della salute del paziente, che vi sia la conoscenza da parte del farmacista dello stato di salute del soggetto, acquisita o attraverso dati presenti nella farmacia (altre ricette per farmaci similari) o forniti dal cliente (documentazione attestante la patologia, dismissione ospedaliera, ricette scadute) o direttamente (conoscenza dello stato di salute e del trattamento).

Il decreto prevede peraltro che i medicinali iniettabili, salvo l'insulina e gli antibiotici monodose, siano consegnabili senza ricetta solo in caso di dismissione dall'ospedale. In questi termini la Corte di Cassazione Sez. VI penale nel giudizio in cui all'imputato, titolare di una farmacia, era stato contestato di aver omesso durante il periodo estivo di turno di rispondere alla chiamata telefonica di una infermiera che necessitava di un farmaco antipiretico urgente per un malato terminale e, richiesto più tardi dalla moglie del paziente di consegnare il medesimo farmaco o altro equivalente, di essersi rifiutato di provvedere, sostenendo di avere mal di orecchie.

In primo grado il professionista era stato assolto dal reato di cui all'art. 328 codice penale, mentre la Corte d'Appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenendolo responsabile, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. La Cassazione, annullando la sentenza d'appello con rinvio ad altra sezione della Corte Territoriale , nel sottolineare la rilevanza ai fini del giudizio della ricorrenza delle condizioni per la consegna di medicinali senza ricetta, ha anche evidenziato la sostanziale erroneità del richiamo operato nel provvedimento impugnato all'art. 6 DPR n. 371/1998 contenente il Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private e, al codice deontologico professionale. Mentre l'art. 6 del d.p.r. non ha rilevanza perché relativo alla spedizione in farmacia di ricette che prescrivono medicinali irreperibili o non disponibili (e quindi presuppone pur sempre una prescrizionemedica), il codice deontologico del 2007 (che consente di consegnare medicinali senza ricetta in caso di pericolo attuale di un danno grave alla persona) risulta superato dalla successiva normativa dettata sullo specifico punto dal decreto ministeriale (tanto da essere disapplicato, come indica nella circolare n. 9462 del 2015 la stessa Federazione degli ordini dei farmacisti).

Avv. Rodolfo pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, Cassazione Penale 29.12.2016 su www.dirittosanitario.net

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