Farmacie grossiste e codice univoco, Tar Catania: non incide su distribuzione farmaci
A seguito di un controllo effettuato dai NAS presso una sede farmaceutica, è stato accertato un flusso di medicinali acquistati con il codice univoco della farmacia diretto verso il deposito farmaceutico gestito dallo stesso titolare. I trasferimenti di prodotti erano risultati documentati da fatture. Il titolare - secondo la previsione del decreto legislativo n. 219/2006 - era regolarmente autorizzato ad effettuare attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali ad uso umano. L'Azienda sanitaria competente, richiamando un parere ministeriale dell'ottobre 2015, ha diffidato il farmacista dal vendere medicinali acquistati con il codice identificativo della farmacia a favore di distributori all'ingrosso e/o di altre farmacie, precisando che tali farmaci avrebbero dovuto essere custoditi nei locali autorizzati e destinati esclusivamente alla vendita al pubblico.
Il titolare ha così impugnato la diffida ritenendola illegittima per aver imposto un vincolo di destinazione ai medicinali acquistati col codice della farmacia (come tali vendibili solo all'utenza), ed ha vietato la possibilità di commercializzarli secondo un percorso ascendente (ai grossisti) od orizzontale (ad altre farmacie). L'Azienda sanitaria ha invece difeso la legittimità della propria scelta invocando, attraverso il richiamo a specifiche disposizioni di legge, l'esigenza di garantire una mappatura o tracciabilità del movimento dei farmaci, a tutela di esigenze pubblicistiche di pronta reperibilità dei farmaci da parte dell'utenza. Il Tribunale amministrativo che in prima battuta aveva respinto la domanda cautelare proposta dal farmacista, ha poi accolto il ricorso nel merito ritenendolo fondato. Il Collegio, rimeditando l'intera vicenda, ha osservatoche l'esigenza di natura pubblicistica sottolineata dalla Azienda sanitaria a sostegno dalla diffida non può dirsi in concreto compromessa dalle modalità di esercizio dell'attività poste in essere dal farmacista, dal momento che non può ritenersi automaticamente comprovato che la fornitura di un prodotto medicinale da una farmacia ad un grossista, o addirittura ad altra farmacia, incida negativamente sulla sua distribuzione capillare a favore del pubblico; anche perché il titolare della farmacia che opera come distributore rimane comunque sempre soggetto agli obblighi di garantire una dotazione minima e la relativa capacità di fornitura come individuati negli artt. 104 e 105 del citato D. lgs. 219/2006.
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