Diritto Sanitario
04 Aprile 2017La finalità di estendere il servizio farmaceutico alle aree meno abitate, non è prescritta come tassativa né come esclusiva, laddove il criterio prioritario è quello dell'equa distribuzione sul territorio, da intendersi non in termini di equa collocazione delle farmacie sulla superficie comunale, ma in termini di accessibilità al servizio farmaceutico da parte di una soglia minima di popolazione residente, indipendentemente dalla sua distribuzione geografica sul territorio.
Ad affermare il principio è il Consiglio di Stato a conclusione di una vicenda giudiziaria conseguente alla impugnazione di taluni atti sottoposti al vaglio iniziale del TAR Lazio - Latina, tra cui, in primo luogo, le deliberazioni con le quali la Giunta Municipale aveva individuato alcune sedi farmaceutiche di nuova istituzione nel territorio e relativi bacini di utenza geografica in applicazione dell'intervenuta disciplina legislativa in materia (legge 24 marzo 2012, n. 27).
Il supremo giudice amministrativo, chiamato a decidere la questione a seguito dell'appello proposto dal Comune contro la decisione di primo grado, sul punto ha anche osservato che gli appellati, titolari di strutture, non avevano dimostrato che i quartieri periferici privi di farmacia raggiungessero una soglia significativa di popolazione uguale o prossima alla soglia minima fissata per l'assegnazione della sede farmaceutica con conseguente radicale esclusione della fondatezza del motivo di censura proposta. La scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà.
Avv. Rodolfo Pacifico
www.dirittosanitario.net
Per approfondire: Consiglio di Stato, 20 marzo 2017 su www.dirittosanitario.net
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