Diritto Sanitario
28 Aprile 2017È inapplicabile il saggio di interessi previsto dal decreto legislativo n. 231/2002, stante l'estraneità dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle Asl al paradigma della transazione commerciale e la riconducibilità del rapporto alla fonte legale ed amministrativa, ossia al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 2 ed al relativo regolamento.
In questi termini si è espressa la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione chiamata a decidere in ordine alla applicabilità dei superiori tassi di interesse previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in relazione ad un mancato pagamento da parte della ASL competente di forniture medicinali anticipate da farmacie.
Il decreto legislativo n. 231 del 2002 si applica alle transazioni commerciali, e cioè, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo».
Il rapporto che si instaura fra il Servizio sanitario nazionale e la farmacia in occasione dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica non ha natura di transazione commerciale in quanto rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 2). Si tratta di rapporto sottratto alla autonomia privata nell'intendimento del legislatore in forza della natura del fenomeno, che è erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto dell'Azienda sanitaria locale. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza farmaceutica in favore della popolazione mediante la rete delle farmacie distribuite sul territorio (le quali sono titolari di una concessione di pubblico servizio).
Come prevede l'art. 28 della legge istitutiva del SSN (Legge n. 833/1978), la ASL, eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate con il SSN. La cessione dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario avviene attraverso i principi e le norme che disciplinano il funzionamento del SSN. Trattasi di attività disciplinata quanto ai principi dalla legge, e nel dettaglio, sulla base di tali principi, dal regolamento amministrativo che recepisce l'accordo collettivo nazionale cui la legge rinvia. Mentre rientra nella comune area contrattuale l'ordinaria vendita al pubblico di medicinali prevista dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 122 testo unico delle leggi sanitarie, è sottratta all'area della negoziazione privata l'erogazione della assistenza farmaceutica per conto delle Asl. In questo quadro della disciplina ex lege del rapporto trova posto il divieto di riconoscere interessi superiori quelli legali, che è previsione contemplata al livello dei principi legislativi, ancor prima che di regolamento.
La Suprema Corte ha anche delineato la differenza del caso specifico rispetto a vicende apparentemente analoghe in cui in astratto è stata ritenuta applicabile la disciplina dei tassi superiori quale l'ipotesi del rapporto fra struttura sanitaria accreditata nell'ambito del servizio sanitario nazionale ed il soggetto pubblico in cui la fonte del rapporto è stata ritenuta contrattuale, con conseguente configurabilità della transazione commerciale.
Avv. Rodolfo Pacifico -www.dirittosanitario.net
Per approfondire Cassazione Civile 08.03.2017 su www.dirittosanitario.net
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