Diritto Sanitario
30 Maggio 2017I provvedimenti amministrativi che riguardano l'apertura e il trasferimento di farmacie possono ricondursi nell'ambito della materia salute e dovranno essere primariamente ispirati non da ragioni imprenditoriali, volte a garantire il profitto all'esercente, bensì dal soddisfacimento dell'esigenza della collettività a poter usufruire di un valido ed efficiente punto di distribuzione di farmaci, utili e, in alcuni casi, indispensabili per la vita delle persone. Tale principio è tanto più rilevante nell'ambito della regolamentazione delle farmacie cosiddette rurali, naturalmente connotate da un'ubicazione in località definibili disagiate, tanto da essere riconosciute meritevoli di un sussidio da parte delle pubbliche finanze, principalmente diretto a compensare i disagi connessi all'impianto.
Ferma la facoltà del titolare della farmacia di individuare l'ubicazione del locale di vendita, sia all'inizio dell'attività che in sede trasferimento, all'interno della zona servita, con osservanza dei non eludibili vincoli di distanza da ogni altra farmacia, l'attivazione dell'esercizio resta subordinata al potere valutativo dell'amministrazione. Detto potere ha natura discrezionale ed investe l'idoneità delle sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente, secondo i parametri di un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e di accessibilità al servizio, in modo da non lasciare sfornite porzioni del territorio, anche se scarsamente abitate, dalla presenza del locale adibito per legge alla vendita dei prodotti farmaceutici.
Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire TAR Lazio Roma 27.03.2017 su www.dirittosanitario.net
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