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Diritto Sanitario

12 Luglio 2017

Affidamento gestione farmacia comunale: visite mediche di prevenzione non fanno cumulo


La farmacia seconda classificata in una procedura di gara per l'affidamento della gestione di una struttura comunale, ha contestato l'illegittimità del disciplinare relativamente alla inclusione, tra gli elementi di valutazione delle offerte tecniche, quella dell'organizzazione di giornate di prevenzione mediante visite mediche, per una ipotesi di violazione dell'art. 102 del r.d. n. 1265 del 1934, dell'art. 15 del r.d. n. 1706 del 1938, dell'art. 1 del d. lgs. n. 153 del 2009 e dell'art. 14 del codice deontologico del farmacista. Secondo i ricorrenti, dalle indicate disposizioni, si evincerebbe un divieto assoluto di esercizio dell'attività medica in farmacia con conseguente illegittimità, per vizio derivato, dei verbali di gara e del provvedimento di aggiudicazione della concessione, nella parte in cui sono stati assegnati 2,40 punti alla prima classificata per avere previsto nell'offerta l'effettuazione di visite mediche in farmacia da parte di un dermatologo e di un odontoiatra.

L'interpretazione dell'art. 102 del r.d. n. 1265 del 1934 nella sua assolutezza non è apparsa condivisibile al Consiglio di Stato per contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la previsione dell'art. 1, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 153 del 2009, espressamente consente, tra i nuovi servizi, «la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano».

Il Collegio, pur richiamando la propria decisione n. 6409/2004, ha osservato che l'evoluzione della disciplina in materia mostra che il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l'esercizio di altre professioni o arti sanitarie non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell'ambito di apposti programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l'anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale.

Non sembra pertanto incorrere nella violazione della normativa indicata - anche alla luce delle fondamentali finalità sociosanitarie - la collaborazione ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale e la realizzazione di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale - perseguite dall'art. 11, comma 1, lett. b) e lett. c), del d. lgs. n. 69 del 2009, né la disposizione del disciplinare, relativamente alla previsione di giornate di prevenzione attraverso visite mediche, né a maggior ragione la prevista organizzazione, da parte dei primi classificati, di incontri periodici con un dermatologo e un odontoiatra, nell'ambito della prevenzione di cui si è detto.

Si tratta di due figure, peraltro, del tutto estranee all'organizzazione e alla gestione della farmacia, che solo ed esclusivamente nell'ambito e per le finalità di tali giornate di prevenzione effettuerebbero visite a pagamento, senza che i farmacisti partecipino in alcun modo agli utili che i due professionisti ne ricaverebbero.

Avv. Rodolfo Pacifico -www.dirittosanitario.net
Per approfondire Consiglio di Stato 07 luglio 2017 su www.dirittosanitario.net

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