Diritto Sanitario
24 Ottobre 2017La cosiddetta liberalizzazione delle farmacie, perseguita dal Decreto Legge n. 1 del 2012, non comporta che il Comune preveda l'allocazione delle nuove strutture con priorità nelle zone scarsamente abitate, ma che realizzi l'obiettivo di assicurare un'equa distribuzione sul territorio e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio "aggiuntivo" che occorre tener "altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate". Il Consiglio di Stato, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza della sezione, nel respingere l'appello, ha sottolineato che l'ordine di priorità fissato dal legislatore non contempla innanzitutto la copertura delle aree scarsamente abitate.
Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, Consiglio di Stato 04.10.2017 su www.dirittosanitario.net
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